CONFERENZA STAMPA

 

Oggetto : PRG di Falconara e Seveso 2

 
Data : 14 Febbraio 2006
 

PIANO REGOLATORE DI FALCONARA:
I COMITATI DIFFIDANO COMUNE, PROVINCIA E REGIONE!
IL PRG NON E’ ADEGUATO AI REQUISITI DI SICUREZZA DELLA LEGGE SEVESO 2.
DISATTESI IL PRINCIPIO DI CAUTELA E LA CONSULTAZIONE POPOLARE!

E’ questo il succo della formale DIFFIDA che gli scriventi Comitati sono stati costretti ad inviare al Comune di Falconara, nella persona del Sindaco pro tempore, alla Provincia di Ancona nella persona del suo Presidente pro tempore e alla Regione Marche nella persona del suo Presidente pro tempore, ognuno per la propria competenza.

La DIFFIDA chiede di:

  1. provvedere a sanare la situazione di illegittimità del procedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Falconara Marittima adottato dal Comune di Falconara con deliberazione n°81 del 17.12.1999 e approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 96 del 23.06.2003;

  2. di non attuare il suddetto Piano Regolatore del Comune di Falconara Marittima senza prima aver sanato la situazione di illegittimità.

Al fine di illustrare nel modo più chiaro possibile le motivazioni della nostra DIFFIDA vorremmo partire dalla dichiarazione rilasciata dall'Ing. Corrado Clini (Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente) il 27 Agosto 1999, due giorni dopo il tragico rogo all'API: « Certo, se questo impianto fosse progettato oggi, in base alle direttive dell'Unione europea, non potrebbe essere localizzato dove si trova ».  
L'Ing. Clini fece questa affermazione in linea con il Decreto Legislativo 334 pubblicato il 17 Agosto 1999 - in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - conosciuto come Legge Seveso 2 o bis

Tale Decreto, n°334, all'art. 14, « (…) stabilisce (…) requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali (…) » ed inoltre obbliga « (…) gli enti territoriali ad apportare (…) le varianti (…) agli strumenti urbanistici».

– Per l’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs n.334 del 17/08/99 (Legge Seveso 2) fu emanato il D.M. 09/05/01, immediatamente vigente a partire dalla data di approvazione, che stabilisce l’attuazione di  una particolare procedura di pianificazione urbanistica. nel caso in cui si intenda realizzare nuovi insediamenti od opere attorno agli stabilimenti a rischio e che definisce competenze e procedure alle quali devono attenersi gli Enti territoriali. Tale provvedimento legislativo prescrive, altresì, all’art 2, che “le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica (…) e del presente decreto (…) prevedendo opportune forme di concertazione tra gli Enti territoriali competenti”, con l’emanazione di apposita normativa in assenza della quale si applicano i princìpi, i criteri e i requisiti di cui al presente decreto”.

Il Decreto stabilisce, ancora:
- all’art.3 che le Province, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento, devono definire la pianificazione territoriale delle aree interessate dalla presenza di stabilimenti a rischio, in relazione agli scenari incidentali.
- all’art.4 che i Comuni devono, in sede di variante al PRG, elaborare uno specifico, approfondito documento denominato “Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)” relativo al controllo dell’urbanizzazione e “
in ogni caso tenere conto, SECONDO PRINCÌPI DI CAUTELA, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti
.

E’ pertanto evidente che il RIR e la documentazione richiesta dal D.M. 09/05/01 sono parte integrante della Variante al PRG, e quindi soggette a deposito presso la segreteria comunale ed al diritto di presentare osservazioni, secondo quanto stabilito all’art.9 della Legge Urbanistica n.1150 /42.

La Regione Marche emanò la apposita normativa di adeguamento per i Comuni (Legge Regionale n° 18,) soltanto il 04/10/2004. Quella Legge regionale stabilisce all’art. 4:
l'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni dei PTC provinciali e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, articolo 4, per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
- all’art. 14, per garantire la consultazione della popolazione, la Legge Regionale n° 18 recita:
“1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all'articolo 10, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12 dello stesso.
2. Deve essere altresì acquisito il parere della popolazione interessata qualora si intenda procedere alla creazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, analogamente a quanto disposto dal comma 1.

4. Nell'ambito dell'espressione del parere previsto ai commi 1, 2 e 3, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni costituite, debbono pervenire in forma scritta.
5. Per l'approvazione del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 6, deve essere altresì consultata preventivamente la popolazione interessata, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto”.

QUESTE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA E DELLE ASSOCIAZIONI NON SONO MAI STATE ATTIVATE!

– Però le Associazioni Comitato Villanova, Comitato Fiumesino e Comitato “25 Agosto”, hanno ugualmente segnalato dal 2002 la difformità del PRG falconarese rispetto al Decreto Seveso 2, anche attraverso gli Organi di Stampa.
L’architetto Picciafuoco, estensore del PRG, alla segnalazione suddetta, ha risposto dalle pagine dei quotidiani affermando che non è stato impossibile tenere conto del DM 9.5.01, in quanto successivo all’adozione del Piano Regolatore falconarese (17/12/1999), ma che tuttavia il PRG stesso è in regola con il Decreto.
Il Consulente per la Sicurezza del Comune, Ing. Bolognini, ha invece confermato che tecnicamente era ancora in corso l’adeguamento del PRG alla Seveso 2, sostenendo che il Comune ha giocato d'anticipo!

Affermazioni paradossali e, quanto meno, contraddittorie nei confronti di un serio processo di verifica delle condizioni di compatibilità territoriale della raffineria API, soprattutto alla luce degli ultimi, recentissimi atti.

Infatti, il 28-11-2005 , l’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima, ha approvato la Delibera del Consiglio Comunale n° 119, con la quale è stata verificata la rispondenza del Piano Regolatore Generale del Comune di Falconara Marittima al D.M. 09.05.2001!

 Tale atto secondo noi, ha voluto sanare a posteriori la situazione
di non corrispondenza dello strumento urbanistico alla normativa in merito vigente
!
Un atto che, peraltro, basa la sua giustificazione tecnica sull’elaborato “Rischio di Incidenti Rilevanti” (R.I.R.) che non contiene gli studi e le valutazioni atte ad assicurare che le scelte di pianificazione garantiscono la sicurezza dei cittadini secondo le modalità e le cautele previste dall’allegato del più volte citato D.M. 09.05.2001.

Dunque riteniamo che proprio l’approvazione della delibera CC. n°119 del 28-11-2005 testimoni che il PRG ’99 è soggetto agli obblighi del D.M. 09.05.2001, e che non ha ottemperato ad essi in maniera adeguata a garantire la sicurezza dei cittadini!

– A questo punto ci domandiamo:

  • è possibile approvare un Piano Regolatore non adeguato ad una Legge dello Stato in vigore che la Regione Marche, a sua volta, è tenuta a far applicare?
    RITENIAMO CHE NON SIA ASSOLUTAMENTE POSSIBILE!

  • Perché l’Ufficio regionale responsabile dell’applicazione della Seveso 2 ha taciuto e tace riguardo al PRG di Falconara?

  • Perché la Provincia di Ancona non si è posta domande al riguardo?

 

Il silenzio della Regione e della Provincia sulla legittimità dell’approvazione
del PRG di Falconara non adeguato alla Seveso 2 è, a nostro avviso, grave!

 NOI RITENIAMO il PRG di Falconara illegittimo perché inottemperante, in particolare al Decreto Seveso 2, più in generale alla Normativa Nazionale sia sul fronte tecnico che sul fronte della partecipazione

Noi pretendiamo che la normativa vigente a riguardo venga scrupolosamente e tempestivamente applicata, poiché c'è in gioco la nostra vita.

 

COMITATO 25 AGOSTO

COMITATO DEL QUARTIERE VILLANOVA

COMITATO DEL QUARTIERE FIUMESINO

 
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