| Decreto ministeriale 21 Gennaio 2000 n.107 | |||
| "Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori" | |||
| Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000 | |||
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________________________________________ DECRETO 21 gennaio 2000, n.107 Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti; Visto l'art.4, comma1, della legge 4/11/1997, n.413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione; Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la sanatoria dei decreti-legge, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Visto l'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 ottobre 1999; Considerata la capillarità del sistema distributivo nazionale e della relativa logistica della tutela della salute umana e dell'ambiente, e per perseguire il fine sono assoggettati alla normativa i terminali esistenti con una quantità movimentata di benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine per l'adeguamento; Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 27 gennaio 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Campo d'applicazione 1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonché le relative procedure operative. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
Art. 3. Valori di riferimento 1. Ai fini del presente decreto i valori di riferimento per le perdite di vapori di benzina sono:
Art. 4. Impianti di deposito presso i terminali 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I. 2. Le disposizioni tecniche dell'allegato I si applicano:
Art. 5. Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato II i nuovi terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato III, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413. 2. Le disposizioni tecniche del comma 1 si applicano agli impianti preesistenti per il caricamento dei veicoli cisterna, dei carro-cisterna e/o delle navi:
3. dal 1° gennaio 2005 le prescrizioni relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste nell'allegato III si applicano a tutte le torri di caricamento di veicoli-cisterna di tutti i terminali. 4. In via derogatoria le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente art., si applicano ai terminali preesistenti con una quantità movimentata inferiore a 10.000 tonnellate/anno entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Fino alle date di adeguamento di cui ai commi 3 e 4 deve essere garantita presso i terminali l'agibilità delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Dopo tali date, fermo restando quanto previsto al comma 3, è consentita l'agibilità delle operazioni di caricamento ai veicoli cisterna a scomparti tarati adeguati come previsto al comma 5 dell'art. 6. Art. 6. Cisterne mobili 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le cisterne mobili nuove devono soddisfare, per progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni:
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, i veicoli-cisterna collaudati dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle specifiche dell'allegato III per il caricamento dal basso. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i veicoli-cisterna entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 i veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal 1o gennaio 1990, che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di caricamento. Art. 7. Caricamento degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori. 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le attrezzature di caricamento e deposito presso i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali nuovi in cui è consentito il deposito temporaneo dei vapori, devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato IV a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413. 2. Le disposizioni tecniche dell'allegato IV si applicano agli impianti di distribuzione dei carburanti e ai terminali preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 8. Modifiche degli allegati 1. Il Ministero dell'ambiente procederà, tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'aggiornamento del presente decreto in vista dell'adeguamento al progresso tecnico nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie.
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 35 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 21 gennaio 2000 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro dell'interno Bianco Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani Il Ministro delle finanze Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 35
________________________________________ Requisiti per gli impianti di deposito presso i terminali 1. Le pareti esterne ed i tetti degli impianti di deposito di superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione totale del calore radiante pari o superiore al 70%. Tale prescrizione si intende rispettata, sulla base di una dichiarazione del responsabile del terminale ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per la verniciatura sono utilizzate vernici certificate dal fornitore come rispondenti alle norme contenute nell'appendice 1, applicate secondo regole di buona tecnica. Detta disposizione non si applica, agli impianti di deposito collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori conforme ai requisiti di cui all'allegato II, punto 2. Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo da essere effettuate come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito entro un periodo triennale. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dal responsabile del terminale e reso disponibile a richiesta delle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti possono concedere una deroga alle prescrizioni del presente comma ove ciò sia necessario per la tutela di particolari aree panoramiche. 2. Gli impianti di deposito con tetto galleggiante esterno devono essere dotati di un dispositivo primario di tenuta che copra lo spazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno del tetto galleggiante, nonché di un dispositivo secondario fissato su quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 95 % di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori (ossia un serbatoio a tetto fisso dotato solo di valvola limitatrice di pressione). Le modalità secondo cui si intende rispettata la prescrizione sono contenute nell'appendice 2. Ove, per esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 di recepimento delle direttive comunitarie in materia e per assicurare la continuità del servizio di distribuzione delle benzine, non fosse possibile rispettare la data prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), l'adeguamento dei sistemi di tenuta può essere programmato in modo da essere effettuato come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dall'esercente in stabilimento e reso disponibile a richiesta delle autorità competenti. 3. Tutti i nuovi impianti di deposito presso i terminali, ove sia previsto il recupero di vapori ai sensi dell'art. 4 del presente decreto (cfr. allegato II), devono essere:
4. I serbatoi a tetto fisso preesistenti devono essere:
5. I requisiti relativi ai dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori menzionati ai punti 3 e 4 non si applicano ai serbatoi a tetto fisso presso i terminali, ove è autorizzato il deposito temporaneo dei vapori ai sensi dell'allegato II, punto 1. Allegato I - Appendice 1 1. Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi. Ai fini di quanto prescritto dall'allegato I, comma 1, per la determinazione del fattore di riflessione delle superficie dei serbatoi, può essere utilizzato uno dei seguenti metodi di misura. I metodo: misura del fattore di riflessione totale del calore radiante.
II metodo: misura del fattore di riflessione totale della energia luminosa.
Riferimenti: [1] ASTM E 903-82: "Standard test method for solar absorptance, reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres". [2] ISO 9050: "Glass in building. Determination of light trasmittance, direct solar trasmittance, total solar energy trasmittance and ultraviolet trasmittance, and related glazing factors". [3] UNI 9389: "Misura della riflessione di pellicole di prodotti vernicianti non metallizzanti". [4] ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20o, 60o and 85o". Allegato I - Appendice 2 2. Requisiti delle tenute dei serbatoi a tetto galleggiante. Tenute dei serbatoi a tetto galleggiante. La verifica del rispetto di quanto richiesto all'allegato I, comma 2, si effettua sulla base di una dichiarazione ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, del responsabile del terminale, attestante che la progettazione del sistema a doppia tenuta risponde al requisito del contenimento dei vapori, verificato sulla base delle procedure di stima, contenute nella normativa API (American Petroleum Institute) MPMS, Chapter 19 [1], e che è stato installato a regola d'arte. I serbatoi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica delle tenute secondo le modalità previste dalla regola d'arte. Riferimenti: [1] Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter 19 - Evaporative loss measurement; Section 1 - Evaporative loss from fixed - roof tanks. Section 2 - Evaporative loss from floating - roof tanks.
________________________________________ Requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento presso i terminali 1. I vapori da spostamento, provenienti da una cisterna mobile in fase di caricamento, devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso un dispositivo di raccolta degli stessi, per il recupero presso il terminale. Nei terminali con una quantità movimentata inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale. Il serbatoio adibito esclusivamente a tale uso deve essere chiaramente identificato. Nei terminali in cui la benzina è caricata su navi, può essere adottato un sistema di combustione dei vapori, se ogni altra operazione di recupero dei vapori è pericolosa o tecnicamente impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno. Alle emissioni in atmosfera provenienti dai sistemi di recupero dei vapori nonché dalle unità di combustione si applicano i valori limite di emissione, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e le prescrizioni tecniche dettate nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Ai vapori emessi dai dispositivi di recupero si applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione espressi come media oraria:
Al fine della verifica del rispetto dei valori limite, i valori misurati devono essere corretti per eventuali diluizioni dell'effluente gassoso come prescritto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 12 luglio 1990. Le misurazioni devono essere effettuate per un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni di normale movimentazione. Le misurazioni possono essere continue o discontinue. Le misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno quattro volte ogni ora. L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate, al gas di taratura e al metodo applicato, non deve superare il 10% del valore misurato. L'apparecchiatura utilizzata deve essere in grado di misurare almeno concentrazioni di 1 g/Nm3. La precisione deve essere almeno pari al 95% del valore misurato. Il rispetto di tali limiti va controllato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 alla messa in esercizio e successivamente con frequenza semestrale. 3. Il responsabile del terminale è tenuto ad istituire e mantenere procedure di controllo periodico delle linee di collegamento e dei sistemi di tubazione onde prevenire perdite, conformemente a quanto previsto nella seguente appendice 1. 4. In caso di perdita accidentale di vapore, le operazioni di caricamento devono essere immediatamente arrestate a livello della torre di caricamento. I dispositivi automatici di arresto devono essere installati sulla torre. 5. In caso di caricamento dall'alto di cisterne mobili non modificate come previsto all'art. 6, comma 5, l'uscita del braccio di caricamento deve essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile, per evitare spruzzi di benzina, ed il braccio di carico deve essere dotato di un dispositivo di captazione dei vapori. Allegato II - Appendice 1 1. Requisiti di tenuta del sistema di trasferimento dei vapori. Prove di tenuta del sistema di trasferimento. La seguente procedura è tratta dalla UNI 7131-72 [1]. Le tubazioni di convogliamento del vapore, devono essere provate, prima della messa in servizio dell'impianto, al fine di verificarne accuratamente la tenuta:
Collegamento delle apparecchiature e messa in servizio dell'impianto. Effettuato il collegamento delle apparecchiature alle parti fisse, ad allacciamento terminato, dovrà essere controllata, mediante soluzione saponosa od altro idoneo equivalente mezzo, la perfetta tenuta dell'impianto, con particolare riguardo ai collegamenti. Avviamento dell'impianto, verifica del buon funzionamento delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza. Manutenzione periodica:
Il monitoraggio in servizio dovrà comprendere un esame visivo del sistema per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni del sistema di tubazioni e nei giunti. Deve essere eseguito un esame visivo delle tubazioni flessibili usate per collegare contenitori mobili al sistema di tubazioni di raccolta del vapore, al fine di individuarne eventuali danneggiamenti. Gli esami visivi devono essere ripetuti con frequenza almeno trimestrale. Procedure di notifica da seguire in caso di mancato funzionamento dell'impianto di recupero dei vapori. Il responsabile del terminale, deve informare l'Amministrazione competente, prima di un pianificato spegnimento di un impianto di recupero vapori che comporti una fermata superiore ai tre giorni. Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il motivo dell'arresto. Nel caso di un arresto non pianificato, il responsabile del terminale deve informare l'amministrazione competente della causa dell'arresto, dei provvedimenti attuati al fine di riportare in operazione l'unità e del probabile periodo di non funzionamento. L'amministrazione competente dispone i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto ministeriale 12/7/1990. Il responsabile del terminale deve adoperarsi per assicurare che l'unità sia riportata in operazione il più rapidamente possibile, contemporaneamente deve informare l'amministrazione competente qualora l'arresto si prolunghi per un periodo di tempo superiore a quello originariamente previsto e comunicato all'amministrazione stessa. Il responsabile del terminale provvederà ad annotare su di un apposito registro i periodi di inoperabilità dell'impianto di recupero dei vapori. È fatto salvo il potere di verifica dell'amministrazione. Riferimenti: [1] UNI 7131- 72: "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione".
________________________________________ Specifiche per il caricamento dal basso, la raccolta dei vapori e la protezione contro il troppo pieno nel veicoli cisterna 1. Accoppiatori.
2. Condizioni di caricamento.
3. Collegamento della messa a terra e del rivelatore di dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna. La torre di caricamento deve essere munita di un rivelatore di troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale di consenso all'operazione con logica di interruzione in caso di guasto o malfunzionamento. Il caricamento è consentito se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti rileva un livello elevato.
4. Posizionamento dei collegamenti.
5 Blocchi di sicurezza.
________________________________________ Requisiti per gli impianti di caricamento e deposito negli impianti di distribuzione dei carburanti e nei terminali adibiti al deposito temporaneo di vapori I vapori di ritorno durante le operazioni di trasferimento della benzina negli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente. Devono essere predisposte dai proprietari del prodotto idonee procedure per i conduttori dei veicoli-cisterna che dovranno includere istruzioni sul collegamento della tubazione di bilanciamento del vapore prima dello scarico della benzina all'impianto di distribuzione dei carburanti. Le procedure conterranno inoltre istruzioni anche per la fase di distacco delle tubazioni alla fine delle operazioni di scarico. Le operazioni di carico devono essere riportate nel registro di carico e scarico dell'impianto di distribuzione del carburante e controfirmate dal gestore e dall'autista del veicolo-cisterna. Nei terminali autorizzati allo stoccaggio temporaneo dei vapori, i vapori spostati durante le operazioni di trasferimento della benzina devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente.
________________________________________ Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva 94/63/CE del 20 dicembre 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul controllo delle emissioni di composti organi volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità eureopee del 31 dicembre 1994, n. 365. - L'art. 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante: "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282, è il seguente: Art. 4. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20/12/1994, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio". - Il decreto ministeriale 31/7/1934 recante: "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli stessi", è pubblicato nella G.U. del 28/9/1934, n. 228. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24/5/1988, n. 203, recante: Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988. - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, sono i seguenti: 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella G.U.". - Il decreto ministeriale 12/7/1990 concernente "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", è pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. - serie generale - n. 176 del 30/7/1990. - La legge 19/5/1997, n. 137 recante: "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17/5/1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26/5/1997. - Il decreto legislativo 17/8/1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", è pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 228 del 28/9/1999. - L'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992, è il seguente: Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi). 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1339, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Con i decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. 5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche. 6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose. 7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. 8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a otto mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All'accertamento del reato conseguono la sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI. 9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 587.500 a lire 2.350.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9". Nota all'art. 1: - Per l'art. 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse. Nota all'art. 2: - La direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982, in materia di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 301 del 28 ottobre 1982. Nota all'art. 4: - Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse. Nota all'art. 5: - Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse. Nota all'art. 6: - Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse. Nota all'art. 7: - Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse. Note all'art. 8: - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente: Art. 14. - Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5/1/1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". Note all'allegato 1: - La legge n. 15/1968 recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione a autenticazione di firme", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265. Note all'allegato 2: - L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988, è il seguente: 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
- L'art. 8 del citato D.P.R. n. 203/1988, è il seguente: Art. 8. - L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati. 2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni. 3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti". - L'art. 3, comma 14, del D.M. 12 luglio 1990 recante: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1990, è il seguente: 14. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma successivo non si applicano i valori limiti di emissione. L'autorità competente in sede di autorizzazione, può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi; può stabilire inoltre periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione". |
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