|
____________________________________________________
DECRETO
ministeriale 16 Maggio 2001 n.293
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, con il quale è stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio
del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'art. 4,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 334/1999, che prevede
l'emanazione di un regolamento interministeriale per la definizione degli
adattamenti necessari per applicare la normativa del citato decreto
legislativo nei porti industriali e petroliferi - considerata la peculiarità
delle attività portuali - in modo tale da garantire livelli di sicurezza
equivalenti a quelli stabiliti;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84,
concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale";
Visto
l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli
atti normativi del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente regolamento detta la normativa
applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione
degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai
fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
in adempimento al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.
2. Restano fermi gli obblighi di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti
ubicati nei porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantità uguali o superiori a quelli indicate nell'allegato I
al citato decreto legislativo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui
l'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai fini del
presente regolamento, s'intende per:
- porto industriale e petrolifero: le aree
demaniali marittime a terra e le altre infrastrutture portuali -
individuate nel Piano regolatore portuale, o delimitate con provvedimento
dell'autorità' competente - nelle quali si effettuano, con la presenza in
quantitativi non inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I al
citato decreto legislativo n. 334 del 1999, attività di carico, scarico,
trasbordo e deposito di sostanze pericolose, destinate a stabilimenti
industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero dagli stessi inviate
al porto per l'imbarco.
- "autorità competente": l'autorità portuale
nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e l'autorità marittima negli altri porti.
Art. 3.
Oggetto e ambito
d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le
modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del
piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti
industriali e petroliferi.
2. Alle navi che trasportano sostanze
pericolose si applica la normativa internazionale, comunitaria e nazionale
in materia di sicurezza della navigazione e di trasporto delle merci
pericolose, nonché le ordinanze emesse dalle autorità competenti in materia
di navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali.
Art. 4.
Rapporto integrato di
sicurezza portuale
1. Per ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto
un rapporto integrato di sicurezza portuale, di seguito denominato rapporto,
contenente le informazioni e gli elementi di cui all'allegato 1. Il rapporto
evidenzia:
- i pericoli e i rischi di incidenti
rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area portuale;
- gli scenari incidentali per ciascuna
sequenza incidentale individuata;
- le procedure e le condotte operative
finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
- le eventuali misure tecniche atte a
garantire la sicurezza dell'area considerata.
2.
L'autorità competente, ai fini della predisposizione del rapporto, richiede
le informazioni e gli elementi indicati nell'allegato 1, a:
- i gestori degli stabilimenti di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ubicati nei porti industriali
e petroliferi;
- le imprese autorizzate ad effettuare
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di
sostanze pericolose;
- le amministrazioni e i gestori dei servizi
pubblici e privati rilevanti per la sicurezza delle attività portuali.
3. Le informazioni e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati
all'autorità competente entro i seguenti termini:
- per i gestori di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a), entro sei mesi dalla richiesta;
- per le imprese ed i soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), entro dodici mesi dalla richiesta.
4. Sulla base delle informazioni raccolte e
secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, il rapporto viene
predisposto a cura dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro il
termine di dodici mesi dal ricevimento, da parte dell'autorità competente,
delle predette informazioni ed elementi di cui all'allegato 1.
5. Il
rapporto integrato di sicurezza portuale deve essere aggiornato almeno quinquennalmente dalla data di prima redazione, con il coordinamento
dell'autorità competente. Fatto salvo il potere del Ministero dell'ambiente,
sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, di richiederne un
aggiornamento in qualsiasi momento, eventualmente su segnalazione della
regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino.
Art. 5.
Conferenza dei servizi
1. Fino all'attuazione dell'art. 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini dello svolgimento delle
istruttorie e della valutazione del rapporto, l'autorità competente convoca
una conferenza dei servizi.
2. La conferenza dei servizi è così composta:
- un rappresentante del comando provinciale
dei Vigili del fuoco;
- un rappresentante dell'azienda sanitaria
locale;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente e, ove non costituita, dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente;
- un rappresentante dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- un rappresentante dell'Ufficio
territoriale del Governo;
- un rappresentante della regione
territorialmente competente;
- un rappresentante della provincia
territorialmente competente;
- un rappresentante del comune
territorialmente competente;
- il comandante del porto sede di autorità
portuale.
3. Per ogni componente titolare è nominato un
supplente.
4. La conferenza si svolge secondo la
disciplina di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. L'autorità competente coordina le attività
istruttorie decise nella conferenza dei servizi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma
11, gli atti conclusivi di valutazione del rapporto, adottati in sede di
conferenza, sono trasmessi al comando provinciale dei Vigili del fuoco,
competente per territorio, ai fini del rilascio, per i singoli stabilimenti,
del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato tecnico
regionale e agli organi competenti perché ne tengano conto rispettivamente
in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza
relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito delle procedure previste
dalle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo
del 17 agosto 1999, n. 334.
7. Alla conferenza dei servizi possono
chiedere di essere sentite, a titolo consultivo, le associazioni
imprenditoriali, sindacali, ambientali e dei consumatori.
8. L'autorità competente adotta le eventuali
prescrizioni approvate dalla conferenza dei servizi e provvede a:
- trasmettere il rapporto al prefetto, alla
regione ed al comune;
- predisporre le informazioni per la
popolazione da fornire al sindaco;
- adottare le misure di cui all'art. 6.
9. L'autorità competente inserisce le
risultanze del rapporto nel piano regolatore di cui all'art. 5, comma 5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
10. Sino all'adozione del rapporto,
l'autorità competente adotta, nell'esercizio dei poteri di ordinanza e di
regolamentazione, i provvedimenti anche interdettivi necessari ad assicurare
il rispetto dei livelli di sicurezza in materia di rischi da incidenti
connessi alle attività svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del
presente decreto.
11. Le amministrazioni partecipanti alla
conferenza dei servizi, contestualmente all'approvazione del rapporto e
delle relative prescrizioni rilasciano ai soggetti di cui all'art. 4, comma
2, lettere a) e b), le ulteriori autorizzazioni di propria competenza.
Art. 6.
Piano d'emergenza
portuale
1. L'autorità competente, sentito il
prefetto, predispone il piano di emergenza portuale al fine di limitare gli
effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e
petroliferi e ne coordina l'attuazione.
2. Il piano d'emergenza deve indicare:
- le misure per controllare e circoscrivere
gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per
l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
- la procedura di attivazione di tutte le
misure di protezione dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- le misure per il rapido ripristino delle
condizioni di sicurezza operative dopo incidente rilevante.
3. L'autorità competente predispone e
trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili per
l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale.
4. Il piano di cui al comma 1 deve essere
riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato
dall'autorità competente, ad intervalli appropriati, e, comunque, non
superiori a tre anni.
Art. 7.
Sistemi di controllo
1. Nei porti industriali e petroliferi le
misure di controllo predisposte ai fini dell'applicazione del presente
regolamento consistono in verifiche ispettive intese ad accertare il
rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di
sicurezza integrato.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1
sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del
rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un
rappresentante del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e
della navigazione, del Ministero della sanità e dell'autorità competente.
Il presente decreto munito del sigillo dello
Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 16 maggio 2001
Il Ministro dell'ambiente - Bordon
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
- Bersani
Il Ministro della sanità - Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato
alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 227
____________________________________________
ALLEGATO 1
Aspetti territoriali, strutture e
attività del porto
a) Territorio - Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del
territorio in cui è insediato il porto, con evidenziazione dell'ambito
portuale, e, entro un raggio massimo di m 500 dai confini portuali di:
- aree
urbane e relativa densità abitativa;
- siti vulnerabili (ospedali, scuole,
edifici di culto ecc.);
- aree industriali; altre aree come individuate nel P.R.G.;
- infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base delle
informazioni dell'autorità comunale).
b) Zonizzazione ambito portuale -
Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) di:
- opere di difesa;
- canali di
accesso al porto;
- bacino portuale;
- aree militari;
- aree funzionali:
- commerciale;
- industriale e petrolifera;
- di servizio passeggeri;
- peschereccia;
- turistica e da diporto (come da planimetria di P.R.P.
vigente).
c) Descrizione aree industriali e petrolifere – Rappresentazione
cartografica (scala 1:2000) e relazione illustrativa, delle caratteristiche
delle aree portuali, industriali e petrolifere e degli impianti ivi
localizzati:
- lunghezza e fondali delle opere di accosto;
- dimensioni delle
aree a terra;
- infrastrutture di collegamento (con specificazione dei varchi
stradali e ferroviari, degli scali ferroviari, dei terminal sosta
temporanea, delle condotte di trasferimento dall'attracco);
- attrezzature per
la movimentazione delle merci; impianti, attività o depositi presenti
nell'area portuale esclusi dagli obblighi di cui agli art. 5, comma 3, 6 e 8
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
- denominazione;
- descrizione;
- impianti, attività o depositi presenti nell'area portuale soggetti agli
obblighi di cui agli art. 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334:
- denominazione;
- descrizione;
- indicazione delle sostanze
movimentate comprese nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;
- fasi di attività in cui le sostanze intervengono (stoccaggio,
miscelazione, imbottigliamento, ecc.);
- capacità produttive dell'impianto,
quantità movimentate, quantità in stoccaggio;
- incidenti individuati
nell'analisi di rischio dell'impianto con indicazione di:
- sequenze
incidentali;
- probabilità di accadimento;
- tipologia scenari incidentali
previsti (irraggiamento, sovrappressioni, rilasci di sostanze tossiche o
nocive, situazioni di inquinamento grave);
- raggi di danno.
(Sulla base degli
elementi forniti dalle imprese ubicate in ambito portuale o dagli impianti
costieri).
d) Servizi portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi
portuali finalizzati alla sicurezza disponibili in porto; del numero degli
addetti e dei mezzi utilizzati:
- pilotaggio;
- rimorchio;
- ormeggio;
- servizi
antincendio;
- servizio antinquinamento;
- sanità marittima e presidi sanitari;
imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994;
- servizio chimico di
porto;
- battellaggio;
- altro.
(Informazioni fornite dalle autorità
marittime e/o portuali e dagli operatori).
e) Regolamentazione delle attività portuali -
Atti delle autorità competenti che regolano:
- zone di ormeggio e ancoraggio;
- accessi;
- movimentazione delle navi;
- modalità di imbarco e sbarco prodotti;
- circolazione stradale e ferroviaria.
f) Traffico: informazioni su base annua
relative alle quantità medie di sostanze pericolose movimentate, con le
varie modalità, nell'area soggetta alla valutazione di rischio.
g) Sicurezza: effettuare una analisi sulla
sicurezza delle aree portuali soggette agli obblighi previsti art. 6 e 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con particolare riferimento alla
presenza ed al trasporto delle sostanze di cui all'allegato I. Nell'analisi
riportare:
- Sanità e sicurezza:
- problemi particolari;
- esperienza storica del porto in esame
(incidenti verificatisi negli ultimi cinque anni);
- esperienza storica da dati
internazionali.
- Dati meteorologici;
- dati geofisici;
- identificazione degli eventi incidentali:
- incidenti individuati nelle analisi di
rischio degli impianti fissi;
- incidenti durante le operazioni di
trasferimento tra nave e terraferma;
- incidenti durante le operazioni di
carico/scarico automezzi;
- incidenti durante le operazioni di
carico/scarico carri ferroviari.
- Stima delle conseguenze degli eventi
incidentali individuati;
- stima delle probabilità degli eventi
incidentali individuati;
- possibili effetti domino anche in
relazione al transito di sostanze pericolose;
- possibili effetti domino legati alle
operazioni di trasferimento delle sostanze pericolose tra navi ed
installazioni di terra;
- ricomposizione di eventuali rischi d'area.
h) Piani di intervento nelle situazioni di
emergenza: piano di emergenza dell'ambito portuale redatto sulla base delle
risultanze di cui al punto g).
Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della
pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita. Fonte:
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
____________________________________________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
344, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 288,
supplemento ordinario.
- La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9
dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose è pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10
del 14 gennaio 1997.
- L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
n. 344 del 17 agosto 1999, è il seguente:
"3. Nei porti industriali e petroliferi si
applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti
dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento
interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente,
quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanità, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli
stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di
sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i
porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi
industriali e di sicurezza.".
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
"Riordino della legislazione in materia portuale" è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 4 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è riportato nelle note alle premesse.
Nota all'art. 2:
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, è il seguente:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) "stabilimento , tutta l'area
sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti
sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le
infrastrutture o le attività comuni o connesse;
b) "impianto , un'unità tecnica
all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate,
manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le
apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili,
le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che
servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe,
galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;
c) "deposito , la presenza di una certa
quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito
per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) "gestore , la persona fisica o
giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;
e) "sostanze pericolose , le sostanze,
miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai
criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie
prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi
compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso
di incidente;
f) "incidente rilevante , un evento quale
un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a
sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno
stabilimento di cui all'art. 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo
grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una
o più sostanze pericolose;
g) "pericolo , la proprietà intrinseca di
una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno
stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;
h) "rischio , la probabilità che un
determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze
specifiche.".
- L'art. 6 della legge 20 gennaio 1994, n.
84, recante "Riordino della regolazione della materia portuale" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario è il
seguente:
"Art. 6 (Autorità portuale). - 1. Nei porti
di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La
Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna,
Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i
seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione,
coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali
esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti
connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria
delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori
pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili
sullo stato di previsione della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività
dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi
di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle
operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorità portuale ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa
salvo quanto disposto dall'art. 12, nonché di autonomia di bilancio e
finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e
successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma
2 dell'art. 23 della presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria
dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità
approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorità portuali è
allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è
approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attività di cui al
comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale
mediante gara pubblica.
6. Le autorità portuali non possono
esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società,
operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità
portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti
attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali
affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge i limiti della
circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.
8. Nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorità
in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al
comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico
di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90
per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU).
A decorrere dal 1o gennaio 1995 può essere disposta l'istituzione, previa
verifica dei requisiti, di autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino
e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione può formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
10. Le autorità portuali di cui al comma 8
sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in
relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti
previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non
corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della
presente legge, le autorità sprovviste di sede propria possono essere
ubicate presso le sedi delle locali autorità marittime.
12. È fatta salva la disciplina vigente per
i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di
Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa
per la gestione di detti punti franchi.".
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo
n. 334/1999, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 5:
- L'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario è il seguente:
"Art. 72 (Attività a rischio di incidente
rilevante). - 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione
di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che
per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente
rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia
dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del
presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la
materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e
della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1
avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2,
previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui
all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo
di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo
svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192.
- L'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229, è il seguente:
"Art. 17 (Certificato di prevenzione
incendi). - Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività
sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e
alle prescrizioni dell'autorità competente".
- Il comma 3 dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è il seguente:
"3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di
valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorità di cui
all'art. 21, comma 1, agli organi competenti perché ne tengano conto, in
particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie
tecniche previste:
a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349,
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia
di valutazione di impatto ambientale;
b) dal regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
c) dall'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) dall'art. 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) dall'art. 216 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
g) dal decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10".
- Il comma 5 dell'art. 5 della citata legge
28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:
"5. Al piano regolatore portuale dei porti
aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative
varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai
fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126
del 31 maggio 1991".
|