ATTO
DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
Oggetto: Piano Regolatore Generale del
Comune di Falconara
CONSIDERATO CHE
– L’Amministrazione Comunale di Falconara
Marittima ha approvato recentissimamente la Delibera del Consiglio
Comunale n° 119 del 28-11-2005, con la quale è stata verificata la
rispondenza del Piano Regolatore Generale del Comune di Falconara
Marittima al D.M. 09.05.2001 il quale, in attuazione dell’art. 14 del
D.LGS. 334/99 (Legge Severo 2), stabilisce requisiti “minimi”
di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le aree interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli
articoli 6, 7 e 8 del suddetto D. LGS. 334/99;
– il D.M.09.05.2001, al comma 4 dell’art.
2, stabilisce precisi obblighi per gli atti di pianificazione
urbanistica dei comuni e delle province interessate a partire dalla loro
entrata in vigore.
– Il Piano Regolatore Generale di
Falconara, adottato dal Comune di Falconara con deliberazione n°81 del
17.12.1999, è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°
96 del 23.06.2003 e risulta del tutto inadempiente agli obblighi del
D.M. 09.05.2001. La mancata osservanza di tale norma fu motivata dai
competenti Uffici dal fatto che il PRG era escluso dagli obblighi del
Decreto sopra indicato, in quanto adottato in data anteriore all’entrata
in vigore del D.M stesso.
Ma l’approvazione della delibera CC. n°119 del 28-11-2005 testimonia
invece che il PRG ’99 è soggetto agli obblighi del D.M. 09.05.2001.
All’uopo si allegano le nostre note riguardanti l’argomento:
In data 28.02.2003 (Allegato n° 1) e 08.03.2003 (Allegato n° 2)
– L’elaborato tecnico “Rischio di
Incidenti Rilevanti” (R.I.R.) allegato alla precitata delibera
del CC. n° 319 del 28-11-2005, con il quale l’Amministrazione dichiara
di aver verificato la rispondenza del PRG ’99 al D.M. 09.05.2001, non
contiene gli studi e le valutazioni atte ad assicurare che le scelte di
pianificazione garantiscono la sicurezza dei cittadini secondo le
modalità e le cautele previste dall’allegato del più volte citato D.M.
09.05.2001.
Tale verifica “a posteriori” si basa sugli scenari incidentali
minimi proposti dall’Ente gestore e verificato dal CTR senza che da
alcuno si sia introdotta alcuna valutazione cautelativa, come suggerisce
invece la letteratura in materia: dal metodo “Fuzzy” all’analisi
comparata degli “effetti climatici” e degli “effetti domino”.
Sotto questo aspetto, questa verifica “a posteriori” - evidenziata
nell’elaborato tecnico R.I.R. allegato alla delibera suddetta n°319/2005
- , appare una verifica che difende più i programmi di edificabilità
attorno alla raffineria API, sostenuti dall’Amministrazione Comunale,
che la sicurezza dei cittadini residenti.
– Il R.I.R., secondo quanto stabilito
nell’allegato al D.M. 09.05.2001, è “parte integrante e sostanziale
dello strumento urbanistico”. Come tale esso deve essere approvato
contestualmente e all’interno del PRG; e, viceversa, il PRG non può
dirsi completo e conforme alla legge senza l’elaborato tecnico del
R.I.R. redatto secondo le procedure dell’allegato al D.M. 09.05.2001.
Il R.I.R., in quanto parte integrante del PRG, deve essere sottoposto
a Pubblicazione e alle osservazioni dei cittadini. E questo
essenziale momento di partecipazione NON è stato attuato, per
effetto delle improprie procedure applicate dall’Amministrazione
Comunale non rilavate dalla Amministrazione Regionale e da quella
Provinciale, nelle fasi successive di approvazione dello strumento
urbanistico in questione.
Ciò è tanto più grave poiché le Amministrazioni suddette hanno di fatto
impedito, ai cittadini esposti a grave rischio, di intervenire a tutela
della propria salute ed incolumità come previsto dalle norme.
Per questi motivi i Comitati
DIFFIDANO
Il Comune di Falconara, nella persona del
Sindaco pro tempore, la Provincia di Ancona nella persona del suo
Presidente pro tempore e la Regione Marche nella persona del suo
Presidente pro tempore, ognuno per la propria competenza:
1) – a provvedere a sanare la situazione di
illegittimità del procedimento di approvazione del Piano Regolatore
Generale del comune di Falconara Marittima adottato dal Comune di
Falconara con deliberazione n°81 del 17.12.1999 e approvato con
delibera del Consiglio Provinciale n° 96 del 23.06.2003;
2) – dall’attuare il suddetto Piano
Regolatore del comune di Falconara Marittimo stesso.
La presente si compone di n° 2 (due) pagine
e n° 2 (due) allegati, e viene inoltrata per il tramite di Raccomandata
A.R. alle Amministrazioni Regionale e Provinciale; a mano, direttamente
presso l’Ufficio protocollo, alla Amministrazione Comunale.
Falconara Marittima.
26 Gennaio 2006
COMITATO 25 AGOSTO
COMITATO DEL QUARTIERE VILLANOVA
COMITATO DEL QUARTIERE FIUMESINO
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