| Direttiva 96/82/CE - 09 Dicembre 1996 | |||
| "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" | |||
| pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 010 del 14 gennaio 1997 | |||
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____________________________________________________ DIRETTIVA 96/82/CE 09 Dicembre 1996
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), (1) considerando che la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (4), concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinate attività industriali così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente; (2) considerando che gli obiettivi e i principi della politica comunitaria in materia ambientale, quali definiti all'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato e precisati nei programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale (5), sono intesi in particolare a salvaguardare e proteggere, attraverso un'azione preventiva, la qualità dell'ambiente e a tutelare la salute umana; (3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione che accompagna il quarto programma in materia ambientale (6), hanno sottolineato la necessità di una più efficace attuazione della direttiva 82/501/CEE e ne hanno chiesto una revisione che comporti tra l'altro, se necessario, l'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione e un'intensificazione degli scambi di informazioni tra Stati membri in materia; che il quinto programma d'azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (7), insiste altresì su una migliore gestione dei rischi e degli incidenti; (4) considerando che, nella risoluzione del 16 ottobre 1989, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, tenendo conto degli incidenti di Bhopal e Messico, che hanno evidenziato il pericolo rappresentato dalla prossimità dei siti pericolosi alle zone residenziali, hanno invitato la Commissione a inserire nella direttiva 82/501/CEE delle disposizioni inerenti al controllo della pianificazione dell'occupazione dei suoli nell'autorizzare nuovi impianti e sviluppare aree urbane intorno a impianti già esistenti; (5) considerando che il Consiglio, in tale ultima risoluzione, ha invitato la Commissione a cooperare con gli Stati membri per favorire una maggiore intesa reciproca e una più completa armonizzazione dei principi e delle prassi nazionali in materia di rapporti sulla sicurezza; (6) considerando che è opportuno mettere in comune le esperienze acquisite, attraverso diverse impostazioni, nel controllo dei pericoli che possono comportare incidenti rilevanti; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero proseguire le relazioni con le organizzazioni internazionali competenti e adoperarsi per stabilire per i paesi terzi misure equivalenti a quelle enunciate nella presente direttiva; (7) considerando che la convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite prevede misure che consentono di prevenire, di essere pronto e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri, e prevede la cooperazione internazionale in questo settore; (8) considerando che la direttiva 82/501/CEE ha rappresentato una prima fase nel processo di armonizzazione; che occorre modificare e completare tale direttiva al fine di assicurare in modo coerente ed efficace livelli elevati di protezione in tutta la Comunità; che la presente armonizzazione si limita alle misure necessarie per istituire un sistema più efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti con effetti di ampia portata e per limitarne le conseguenze; (9) considerando che gli incidenti rilevanti possono avere conseguenze transfrontaliere; che il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati; che occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione a tutta la Comunità; (10) considerando che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro; (11) considerando che l'utilizzazione di un elenco che descrive specificamente taluni impianti, escludendone altri che presentano identici rischi, costituisce una prassi inappropriata, e può sottrarre alla normativa potenziali fonti di incidenti rilevanti; che occorre modificare il campo di applicazione della direttiva 82/501/CEE in modo che le disposizioni si applichino a tutti gli stabilimenti in cui determinate sostanze pericolose sono presenti in quantità abbastanza consistenti da comportare un pericolo di incidente rilevante; (12) considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, mantenere o adottare misure appropriate per quanto riguarda le attività connesse al trasporto alle banchine, ai moli e agli scali ferroviari di smistamento esclusi dalla presente direttiva, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva; (13) considerando che anche il trasporto di sostanze pericolose in condotte presenta altresì dei rischi di gravi incidenti; che la Commissione, dopo aver raccolto e valutato informazioni in merito ai meccanismi istituiti nella Comunità per regolamentare tale attività e in merito al verificarsi di incidenti di tale natura, dovrebbe elaborare una comunicazione nella quale essa esporrà le argomentazioni a favore dell'adozione, se del caso, di misure in questo campo, nonché lo strumento più adeguato per interventi al riguardo; (14) considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, mantenere o adottare misure in materia di discariche di rifiuti, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva; (15) considerando che dall'analisi degli incidenti rilevanti dichiarati nella Comunità risulta che, nella maggioranza dei casi, essi sono dovuti a errori di gestione o di organizzazione; che occorre pertanto stabilire a livello comunitario, per quanto riguarda i sistemi di gestione, principi di base tali da consentire di prevenire e ridurre i rischi di incidenti rilevanti nonché di limitarne le conseguenze; (16) considerando che le differenze esistenti tra le modalità d'ispezione degli stabilimenti da parte delle autorità competenti possono creare livelli di protezione diversi; che occorre stabilire a livello comunitario le disposizioni essenziali cui devono attenersi i sistemi di controllo adottati dagli Stati membri; (17) considerando che occorre che il gestore, in caso di stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, per dimostrare di aver fatto il necessario in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, di preparazione delle persone potenzialmente esposte a siffatti incidenti e di misure da adottare in simili eventualità, fornisca alla competente autorità informazioni in forma di un rapporto sulla sicurezza contenente precisazioni in merito allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o al magazzinaggio, ai possibili incidenti rilevanti e ai sistemi di gestione al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze; (18) considerando che, per ridurre il rischio di "effetti domino" occorre, qualora l'ubicazione e la prossimità di stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità e la possibilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, che siano scambiate informazioni appropriate e che sia prevista una collaborazione all'informazione della popolazione; (19) considerando che, per promuovere l'accesso all'informazione in materia ambientale, la popolazione deve poter accedere alle relazioni sulla sicurezza redatte dai gestori e che le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante devono poter disporre di elementi di informazione sufficienti a consentire loro di assumere un comportamento corretto in simili eventualità; (20) considerando che per prepararsi a casi di emergenza, occorre stabilire, per gli stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza esterni ed interni e istituire dei sistemi che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e applicati nel caso in cui si verifichi o rischi di verificarsi un incidente rilevante; (21) considerando che il personale dello stabilimento dovrà essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico in merito a quello di emergenza esterna; (22) considerando che, per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di destinazione o utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e per gli stabilimenti esistenti tengano conto di misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone; (23) considerando che, per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore deve immediatamente informarne le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata; (24) considerando che, per garantire uno scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di diffusione dell'informazione riguardante, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti; che tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "semincidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Scopo Scopo della presente direttiva è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità. Articolo 2 Ambito d'applicazione 1. La presente direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 2, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, che si applicano a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3. Ai fini della presente direttiva, si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I. 2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio per le disposizioni comunitarie relative all'ambiente di lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8). Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:
Articolo 4 Esclusioni La presente direttiva non si applica:
Articolo 5 Obblighi generali del gestore 1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 16, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 18, di aver preso tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva. Articolo 6 Notifica 1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente una notifica entro i seguenti termini:
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
3. Per gli stabilimenti esistenti per i quali il gestore abbia già trasmesso all'autorità competente tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo le norme di diritto nazionale in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non è richiesta la notifica di cui al paragrafo 1. 4. In caso:
Articolo 7 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e a farsi carico della sua corretta applicazione. La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti attuata dal gestore mira a garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati. 2. Il documento deve tener conto dei principi contenuti nell'allegato III ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti in particolare in vista dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 18. 3. Il presente articolo non si applica agli stabilimenti di cui all'articolo 9. Articolo 8 Effetto domino 1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti. 2. Gli Stati membri devono accertarsi che per gli stabilimenti in tal modo individuati:
Articolo 9 Rapporto di sicurezza 1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:
2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Contiene, inoltre, l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento. Si possono utilizzare più rapporti di sicurezza, parti di essi o altri rapporti analoghi predisposti in ottemperanza ad altre disposizioni legislative, per costituire il rapporto di sicurezza previsto dal presente articolo, quando tale sistema permette di evitare un'inutile ripetizione delle informazioni e del lavoro a carico del gestore o dell'autorità competente, purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo. 3. Il rapporto di sicurezza di cui al paragrafo 1 è inviato all'autorità competente entro i seguenti termini:
4. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, secondo, terzo e quarto trattino, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto:
5. Il rapporto di sicurezza è riesaminato e, se necessario, aggiornato periodicamente:
6.
Articolo 10 Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:
Articolo 11 Piano d'emergenza 1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9:
2. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento e affinché la popolazione sia consultata sui piani d'emergenza esterni. 4. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti. 5. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza siano attivati senza indugio dal gestore e, se del caso, dall'autorità competente a tal fine designata qualora:
6. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può motivatamente decidere che non si applicano le disposizioni del paragrafo 1 relative all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno. Articolo 12 Controllo dell'urbanizzazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di destinazione e utilizzazione dei suoli e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, dall'altro, e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone. 2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi autorizzati a decidere in materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di queste politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono prese le decisioni in materia, sia disponibile un parere tecnico sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali. Articolo 13 Informazione sulle misure di sicurezza 1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che siano modificate ai sensi dell'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni. Le informazioni contengono almeno i dati elencati all'allegato V. 2. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9, informazioni sufficienti affinché lo Stato membro interessato possa applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 11 e 12 nonché del presente articolo. 3. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può avere alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di sicurezza sia accessibile alla popolazione. Il gestore ha il diritto di chiedere all'autorità competente di non rilevare alla popolazione le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi il gestore, previa approvazione da parte dell'autorità competente, presenta all'autorità e mette a disposizione della popolazione una versione modificata del rapporto, priva dei punti in questione. 5. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione possa esprimere il suo parere nei casi seguenti:
6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri provvedono affinché l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2 sia messo a disposizione del pubblico. Articolo 14 Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante 1. Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:
2. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:
Articolo 15 Informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione 1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell'allegato VI, fornendo i seguenti dati:
2. Raccolte le informazioni di cui all'articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato in base alla procedura di cui all'articolo 22. Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari, che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni relative agli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti. Articolo 16 Autorità competente Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere le autorità competenti sul piano tecnico. Articolo 17 Divieto di esercitare l'attività 1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti. Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni previste dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali. Articolo 18 Ispezioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni o altre misure di controllo adeguate per il tipo di stabilimento in questione. Tali ispezioni o misure di controllo, che sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti, devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento in questione, per garantire, in particolare, che:
2. Il sistema di ispezione di cui al paragrafo 1 è conforme alle seguenti disposizioni:
3. L'autorità competente può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che le servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possano aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, e per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione. Articolo 19 Scambi di informazioni e sistema informativo 1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva. 2. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri uno schedario e un sistema informativo contenenti i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:
Lo schedario e il sistema informativo contengono almeno:
3. Fatto salvo l'articolo 20, lo schedario e il sistema informativo possono essere consultati dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, dalle associazioni industriali o commerciali, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni non governative che operano nel campo della tutela dell'ambiente e dalle altre organizzazioni internazionali o organismi di ricerca che lavorano nel settore. 4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (9) per gli stabilimenti contemplati dagli articoli 6 e 9. La Commissione pubblica ogni tre anni un sommario di tali informazioni. Articolo 20 Riservatezza 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione della presenta direttiva. Le informazioni ricevute dalle autorità competenti e dalla Commissione possono essere tenute riservate, sempreché le disposizioni nazionali lo prevedano, solo se riguardano;
2. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro concluda con paesi terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispongono a livello interno. Articolo 21 Mandato del comitato Le misure necessarie per adeguare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 6, lettera b) e gli allegati da II a VI al progresso tecnico e per stabilire il modulo di cui all'articolo 15, paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22. Articolo 22 Comitato La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in senso al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 23 Abrogazione della direttiva 82/501/CEE 1. La direttiva 82/501/CEE è abrogata ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. 2. Le notifiche, i piani d'emergenza e le informazioni al pubblico presentati o elaborati in virtù della direttiva 82/501/CEE rimangono in vigore fino al momento in cui siano sostituiti in virtù delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva. Articolo 24 Applicazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 25 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 26 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente B. HOWLIN Elenco degli allegati Pagina Allegato I - Applicazione della direttiva 24 Allegato II - Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto sulla sicurezza di cui all'articolo 9 29 Allegato III - Principi previsti all'articolo 7 e informazioni di cui all'articolo 9, relativi al sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti 30 Allegato IV - Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza previsti dall'articolo 11 31 Allegato V - Informazioni da comunicare alla popolazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 32 Allegato VI - Criteri per la notifica di un incidente alla Commissione prevista all'articolo 15, paragrafo 1 33 (1) GU n. C 106 del 14. 4. 1994, pag. 4 e GU n. C 238 del 13. 9. 1995, pag. 4. (2) GU n. C 295 del 22. 10. 1994, pag. 83. (3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 80), posizione comune del Consiglio del 19 marzo 1996 (GU n. C 120 del 24. 4. 1996, pag. 20) e decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 24). (4) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48). (5) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1. GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1. GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1. GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 1. GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1. (6) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 3. (7) GU n. C 138 del 17. 5. 1993. (8) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1. (9) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.
____________________________________________________ APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA INTRODUZIONE 1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e dà attuazione ai suoi articoli. 2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nelle pertinenti direttive o negli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. 3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento. 4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito. 5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose. PARTE 1 Sostanze specificate Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1. <SPAZIO PER TABELLA> NOTE 1. Nitrato di ammonio (350/2.500) - Include sia il nitrato di ammonio e le miscele contenenti nitrato di ammonio, il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (diversi da quelli di cui alla nota 2, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 % in peso. 2. Nitrato di ammonio (1.250/5.000) - Si applica ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio combinato con fosfato e/o potassio). 1. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine - Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione: <SPAZIO PER TABELLA> PARTE 2 Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1 <SPAZIO PER TABELLA> NOTE 1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e modifiche e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:
Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presenta o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva. Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano i valori limite più bassi. Ai fini della presente direttiva viene compilato, aggiornato e approvato, applicando la procedura di cui all'articolo 22, un elenco contenente informazioni sulle sostanze e sui preparati. 2. Per "esplosivo" si intende:
3. Riguardo alle sostanze "infiammabili", "facilmente infiammabili" ed "estremamente infiammabili" (categorie 6, 7 e 8) si intende per:
4. La somma delle sostanze pericolose che si deve calcolare per determinare la quantità presente nello stabilimento si ottiene applicando la regola seguente: se la somma ottenuta con la formula q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +...> 1 dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2, lo stabilimento considerato è soggetto alle disposizioni della presente direttiva. Detta regola applica:
(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE (GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21). (2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (3) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1).
____________________________________________________ DATI E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 9 I. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III. II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento
III. Descrizione dell'impianto
IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione
V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente
____________________________________________________ PRINCIPI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 E INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all'articolo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento.
____________________________________________________ DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA PREVISTI DALL'ARTICOLO 11 1. Piani di emergenza interni
2. Piani di emergenza esterni
____________________________________________________ INFORMAZIONI DA COMUNICARE ALLA POPOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1 1. Nome del gestore e indirizzo dello stabilimento. 2. Funzione della persona che fornisce le informazioni. 3. Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è stato presentato all'autorità competente. 4. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento. 5. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 2 dell'allegato I, denominazione generica o categoria generale di pericolo delle sostanze e dei preparati presenti nello stabilimento, che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione delle principali caratteristiche pericolose. 6. Informazioni generali relative alla natura del pericolo di incidenti rilevanti, in particolare dei loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente. 7. Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di aggiornamento dell'informazione alla popolazione in caso di incidente rilevante. 8. Informazioni adeguate sulle misure che la popolazione interessata deve adottare e sulle norme di comportamento che deve osservare in caso di incidente rilevante. 9. Conferma che il gestore è tenuto a prendere opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e a ridurne al minimo gli effetti. 10. Riferimento al piano di emergenza esterno predisposto per far fronte a tutti gli effetti di un incidente all'esterno dello stabilimento, accompagnato dall'invito a seguire le istruzioni o le raccomandazioni date dai servizi di emergenza al momento dell'incidente. 11. Particolari sulle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza previste dalla legislazione nazionale.
____________________________________________________ CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE ALLA COMMISSIONE PREVISTA ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1 I. Ogni incidente di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione. 1. Sostanze in causa Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5 % della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I. 2. Conseguenze per le persone o i beni Un incidente, connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti eventi:
3. Conseguenze immediate per l'ambiente
4. Danni materiali
5. Danni transfrontalieri
II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i "quasi incidenti" che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze ma che non rispondono ai criteri quantitativi soprammenzionati. (1*) Se del caso, si potrà far riferimento, per valutare un danno, alle direttive 75/440/CEE, 76/464/CEE e alle direttive adottate per la loro applicazione rispetto a determinate sostanze, ossia le direttive 76/160/CEE, 78/659/CEE, 79/923/CEE, oppure la concentrazione letale CL 50 per le specie rappresentative dell'ambiente pregiudicato come definite dalla direttiva 92/32/CEE per il criterio "pericolose per l'ambiente". |
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