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“Piano di dismissione e di riutilizzo dell’area attualmente occupata
dalla raffineria API”
Prof. Giorgio Cortellessa
25 Agosto 2000
Premessa
Questo piano è una presa di posizione
concreta e dettagliata per giungere, in tempi certi e brevi, alla
dismissione dell’area attualmente occupata dalla raffineria API e da
tutte le infrastrutture e strutture che insistono sull’area, ivi inclusi
i sistemi di carico e scarico, marittimi e terrestri, del petrolio e dei
suoi derivati. Il piano di dismissione investe anche la centrale
termoelettrica a turbina a gas con proposte operative che impediscano,
sia l’attuale livello di inquinamento, sia la possibilità che la
esistenza di detta centrale venga elevata a pretesto per il mantenimento
della raffineria ben oltre l’attuale autorizzazione. Il prolungamento
del funzionamento della raffineria, in quanto unica fonte di
alimentazione della centrale termoelettrica a turbina a gas, è una
posizione che va vigorosamente respinta, sia sul piano tecnico, sia sul
piano delle norme in vigore, sia su quello giuridico rispetto ai poteri
dello Stato, della Regione, degli Enti Locali.
Il piano di dismissione prende in esame le
utilizzazioni dell’area a fini economici, nonché fornisce soluzioni per
tutti i problemi sociali a cominciare da quelli occupazionali.
Il piano si articola nei seguenti capitoli:
-
Vincoli
del piano.
-
Azioni
innescate subito.
-
Destinazioni dell’area di risulta dalla dismissione della centrale.
-
Piano
regolatore dell’area e creazione dei servizi.
-
Finanziamento del piano.
-
Gestione
del piano.
-
Richiamo
di contenuti della Costituzione, di leggi e norme.
-
Bibliografia.
1.0 Vincoli del piano
I vincoli del piano sono gli argini
invalicabili entro i quali deve scorrere il piano. L’osservanza del
rispetto di tali vincoli deve essere un impegno chiaro e esplicito
assunto dai poteri pubblici: Governo nazionale, Regione Marche,
Provincia di Ancona, Comune di Falconara Marittima, Comuni limitrofi
ognuno per quanto riguarda i poteri che le leggi assegnano a tali
autorità. Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli da parte degli
operatori privati esso deve essere assicurato non soltanto da impegni
contenuti negli strumenti di gestione del piano, ma anche dalla
possibilità che il mancato rispetto può comportare dal punto di vista
del complesso di leggi e norme che si applicano nei casi di dismissione
e riconversione di attività economiche. Sono pienamente utilizzabili,
inoltre, le norme sul danno ambientale.
Anche se il complesso di leggi e norme da
tenere ben presente in questo caso verrà illustrato in altri paragrafi,
sarà bene ricordare che l’attività privata è libera nell’ambito delle
leggi che la regolano. La gestione di attività che siano sfociate a
costituire un’area di alto rischio ambientale permette alle Autorità
pubbliche non soltanto di intervenire su singoli episodi, ma anche di
considerare che si sia configurato un danno ambientale grave, con il
permanere per anni di condizioni difformi dalla buona pratica
industriale. Non soltanto si è in una condizione di necessità assoluta
di ristrutturare le attività abbassando il livello di rischio, ma si è
nella situazione di dover eliminare la fonte essenziale di degrado
costituita da un impianto obsoleto. Si configura anche la responsabilità
di risarcire il danno ambientale e di operare al massimo perché la
popolazione e i lavoratori non debbano subire ulteriormente una
aggressione alla salute, in particolare quella che deriva dalla
aggressione all’ambiente.
La trasformazione di una attività
industriale in una attività che configura un’area di alto rischio
ambientale costituisce materia per dichiarare la violazione dei
contenuti delle autorizzazioni pregresse rilasciate alla raffineria API
e porta alla conclusione della immediata decadenza di tali
autorizzazioni.
Chiarito il concetto di vincolo, considerato
assoluto e invalicabile e poste le basi per la ulteriore discussione sui
doveri dell’impresa, possiamo esaminare ordinatamente i vincoli.
Il primo vincolo è che tutta la
dismissione e il riutilizzo dell’area attualmente occupata dalla
raffineria API deve avvenire senza che l’attuale livello di occupazione
dei lavoratori dipendenti dalla impresa API e di tutti i lavoratori
dell’indotto residenti nel Comune di Falconara Marittima o nei Comuni
vicini venga in alcun modo alterato. In altri termini non deve essere
operato alcun licenziamento, né utilizzo di “ammortizzatori sociali”.
Anche se è ovvio richiamarlo, a scanso di ogni equivoco, rimane intatto
il diritto del singolo lavoratore di trovare una differente occupazione
al di fuori di quella attuale, ma il piano non deve prevedere alcuna
azione per incentivare un tale esodo.
Il secondo vincolo è che non si dia
luogo a alcuna riconversione dei lavoratori attualmente occupati che
abbiano più di 30 anni di attività lavorativa nella raffineria o anche
presso altri datori di lavoro precedenti, ad altro lavoro del tutto
diverso da quello di addetto a una raffineria.
Ai lavoratori con meno di 30 anni di
attività lavorativa nella raffineria o anche presso altri datori di
lavoro verranno offerte attività in mansioni analoghe a quelle finora
esercitate.
Il contenuto di questo vincolo lo si può
illustrare facendo notare che i lavoratori attualmente occupati, quale
che sia la loro anzianità di lavoro, sono i più idonei a procedere allo
smontaggio della raffineria e alla bonifica dell’area. Tale tipo di
lavoro è altamente qualificato e quindi verrà compiuto con le
qualifiche, le retribuzioni e gli istituti contrattuali vigenti oggi. I
lavoratori che abbiano già maturato 30 anni di attività lavorativa
raggiungeranno l’età pensionabile entro la fine del procedimento, quelli
con minore anzianità avranno comunque di fronte una occupazione nelle
attività di tipo meccanico e impiantistico che saranno assolutamente
necessarie per il riutilizzo dell’area a fini produttivi con imprese che
non siano a rischio ambientale.
Il terzo vincolo è che si dia luogo
al rapido inizio dello smontaggio della raffineria, con bonifica
dell’area in parallelo alle procedure di smontaggio, man mano che le
aree sono liberate dalle strutture e infrastrutture della raffineria. Lo
smontaggio deve avere inizio immediato per le aree che attualmente sono
già inutilizzate o fortemente sottoutilizzate.
Vale la pena di notare che i lavoratori
dell’indotto si dividono in due grandi categorie.
La prima categoria è costituita da
lavoratori che prestano servizi vari nella raffineria in corrispondenza
a appalti che vanno da quelli per le pulizie fino alla progettazione ed
esecuzione di sistemi informatici.
Questi lavoratori, poiché alla attività
della raffineria API si sostituiranno attività di molte imprese, avranno
un mercato entro il quale troveranno piena occupazione ed anzi, è
prevedibile una notevole espansione di tale occupazione.
Non saranno imprese di pulizie, fornitori
industriali di vario tipo, imprese di informatica a cui mancherà il
lavoro.
La seconda categoria è quella degli
autotrasportatori di vari prodotti petroliferi. Questa seconda
categoria, che opera sul territorio nazionale, non presenta alcun
particolare problema occupazionale. Il trasporto di prodotti petroliferi
rimane un ramo economico vigoroso e se le correnti di traffico sono
dirottate dalla raffineria API in chiusura a altre raffinerie, oppure
anche a altre tipologie di trasporto, anche con autocisterne, non ci
sono riflessi occupazionali.
inizio pagina
2.0 Azioni innescate subito
In attesa della approvazione, da parte delle
Autorità pubbliche uniche competenti per territorio e cioè Regione
Marche, Provincia di Ancona, Comune di Falconara Marittima, Comuni
limitrofi, del piano di dismissione e di riutilizzo dell’area
attualmente occupata dalla raffineria API e perciò dei tempi e delle
disposizioni finanziarie e di quant’altro è necessario stabilire,
occorre comunque procedere a dare veste concreta e subito a azioni che
salvaguardino i cittadini e i lavoratori. Tali azioni sono possibili in
virtù delle leggi in vigore e dei poteri della Regione, Provincia,
Comune per i rispettivi ambiti.
Giova ricordare che in materia i poteri del
Governo di fatto cessano al primo gennaio 2001, in virtù di tutta la
normativa sul decentramento decisionale già approvata in via definitiva.
Alcuni di tali poteri hanno già terminato la loro funzione e validità
sin dal 1998., altri ancora sono stati da tempo trasferiti da molti anni
a seguito della istituzione delle Regioni a statuto ordinario.
Le azioni immediate riguardano:
-
la cessazione totale delle
attività di raffineria in aree già ora non utilizzate e in stato
avanzato di obsolescenza. Tali aree saranno individuate dalle Autorità
pubbliche competenti per territorio con sistemi ispettivi,
giuridicamente basati sul diritto di chi autorizza di controllare lo
svolgimento delle attività autorizzate. Si deve tenere conto che il
potere autorizzativo già del Governo, è decentrato per le ragioni
indicate poco sopra. La cessazione di attività permette di dar luogo a
operazioni di bonifica e di riutilizzo;
-
l’analisi delle aree prossime
alla immediata cessazione di attività;
-
le azioni relative alla
centrale elettrica a turbina a gas, in particolare il blocco di tutte le
attività, in attesa della revisione delle autorizzazioni decadute di
fatto per estrema carenza delle pertinenti procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale e per la mancanza di analisi di molto condizioni
quali i combustibili da utilizzare, l’inquinamento acustico e chimico e
tutte le altre parti della procedura di VIA;
-
il blocco della utilizzazione
dell’impianto DENOX, per le ragioni che saranno esposte poco oltre;
-
abolizione immediata dei privilegi
di cui gode l’API in termini di controllo della viabilità ferroviaria e
di possibilità di gestione autonoma dell’emergenza anche grave (come
dimostrato dagli eventi in occasione dell’incidente gravissimo del 25
agosto 1999 e dal succedersi di incidenti anche di media gravità e
dell’inquinamento acustico, atmosferico, idrico).
In particolare occorre procedere
all’immediata revisione di tutti i piani di emergenza interna e esterna
alla raffineria API.
Occorre appena notare, dato che l’argomento
è ovvio, che non c’è alcun bisogno, per procedere alla dismissione della
raffineria, della centrale a turbogas, degli impianti collegati, di
ottenere l’approvazione di una legge “speciale”.
L’aggettivo “speciale” viene
comunemente collegato alla parola “legge”, al solo fine di notare che si
tratta di un provvedimento legislativo che viene incontro a esigenze,
anche importantissime, ma singole, relative a una data questione. Di
fatto le leggi si dividono, secondo la Costituzione della Repubblica, in tutt’altro modo e cioè in leggi di modifica costituzionale che
richiedono una doppia lettura della Camera del Deputati e del Senato
della Repubblica, letture opportunamente intervallate nel tempo, e leggi
ordinarie.
D’altro canto, come si analizzerà
in qualche dettaglio più oltre, tutti i poteri relativi a insediamenti
nel territorio sono ricondotti alla potestà delle Regioni, Provincie e
Comuni nei rispettivi ambiti e quindi una eventuale proposta di legge
relativa alla dismissione della raffineria API e riutilizzo dell’area
non ha cittadinanza nel sistema giuridico italiano, né, tantomeno, è
richiesta dalle normative della Unione Europea.
Val la pena di ricordare che quando l’allora
Comunità Europea impose la chiusura dell’area siderurgica di Bagnoli, si
procedette con normative esistenti senza alcuna “legge speciale”. Si
dette luogo, con legge ordinaria, ai finanziamenti di notevole portata
per la riqualificazione dell’area che ospita oggi una realizzazione di
portata internazionale, la “Città della Scienza”. Analoghe iniziative
sono già state condotte in Italia, sempre di chiusura di attività
industriali, sempre nel quadro dei poteri pubblici.
La proposta di “legge speciale”, perciò,
sembra mostrare una tendenza a scaricare su altri centri decisionali
l’onere di condurre in porto la concreta azione di dismissione della
raffineria e di tutto ciò che l’API ha attualmente nell’area, con
l’evidente rischio, sia che la legge non sia mai approvata, sia che
l’approvazione avvenga a tempi lunghi, sia ancora che nel dibattito
parlamentare avvengano rovesciamenti rispetto alla impostazione
iniziale. Tali pericoli non sussistono se Regione, Provincia, Comuni
interessati procedono in base ai poteri esplicitamente loro attribuiti
dalle leggi e norme in vigore.
2.1 La cessazione
totale delle attività di raffineria in aree già ora non utilizzate e in
stato avanzato di obsolescenza
Allo stato attuale il terreno su cui c’è la
raffineria è caratterizzato dalla presenza, al suo interno, di aree non
utilizzate con impianti fuori uso e in avanzato stato di obsolescenza.
Tali aree possono essere immediatamente fatte oggetto di operazioni di
smontaggio e di eliminazione degli impianti fuori uso e di ripristino di
condizioni ambientali idonee a usi non a alto rischio ambientale e non
inquinanti.
Per competenza territoriale il Comune di
Falconara Marittima ha la possibilità non solo di censire le aree, ma di
esercitare una supervisione sullo smontaggio e sul ripristino di tali
aree che saranno messe a disposizione immediata delle strutture di
gestione del piano di cui al successivo punto 6.0.
2.2 Centrale elettrica a turbina a gas
Un gruppo di tali azioni riguarda la
centrale elettrica che denomineremo per brevità “turbogas”.
Come ben noto il progetto di tale centrale
elettrica contempla la possibilità di alimentarla con i residui di
petrolio “pesante”, gassificato. Ed è anzi tale tipo di alimentazione,
presentato come esclusivo, che ha portato alla emanazione del Decreto
del Ministro dell’Industria di prolungamento per altri 20 anni della
autorizzazione all’esercizio della raffineria.
Come ben noto una qualsiasi
centrale a turbogas può essere alimentata con differenti combustibili, i
principali sono il gas naturale, il gas da gassificazione del gasolio,
il gas ottenuto dalla gassificazione di altri idrocarburi. La centrale a
turbogas, perciò, non richiede in alcun modo l’esistenza della
raffineria per poter funzionare, prova ne sia che in Italia funzionano
da anni centrali a turbogas alimentate con i differenti tipi di
combustibili elencati senza che questo abbia comportato alcun
provvedimento collegato al prolungamento della vita di alcuna
raffineria.
L’argomento della esistenza di una centrale
a turbogas è ininfluente sulla dismissione della raffineria API e non è
una base legittima per il citato Decreto del Ministro dell’Industria di
prolungamento per altri 20 anni della autorizzazione all’esercizio della
raffineria.
Il blocco immediato e
totale dell’uso dei residui di petrolio pesante gassificati, quale
combustibile altamente inquinante e che, malgrado la prevista
depurazione, mantiene una sensibile percentuale di zolfo e quindi al
camino di ossidi di zolfo, dovrebbe essere visto favorevolmente dall’API
per varie ragioni, una è che il gas combusto in uscita ha una
temperatura assai più elevata dei fumi di caldaie e quindi rende assai
problematica la riduzione delle concentrazioni di ossidi di zolfo al
disotto dei limiti di legge. Un’altra ragione è che ad oggi l’Italia è
tra i pochissimi Paesi (nessuno tra quelli è industrialmente e
economicamente sviluppato) che accettano la lavorazione in raffineria
del “petrolio pesante” con caratteristiche che sono oramai proibite nei
paesi industrializzati. L’API corre il rischio, se non diversifica i
tipi di combustibile, di trovarsi nella situazione in cui anche l’Italia
si allineerà con i paesi più avanzati e maggiormente sensibili alle
preoccupazioni ambientali. In tal caso la turbogas si troverebbe a non
poter più utilizzare il detto residuo di raffineria.
Poiché il procedimento autorizzativo per la centrale a turbogas sul cui iter, comunque, sono
state espresse e vanno espresse ancora adesso, le più ampie riserve, si
è basato su un progetto che conteneva l’uso dei prodotti di raffinazione
del “petrolio pesante”, occorre procedere a un supplemento di
istruttoria per assicurare che sia stata prevista anche con i necessari
impianti l’alimentazione con combustibili differenti dai detti prodotti
di raffinazione. L’istruttoria dovrà esaminare gli altri sistemi di
alimentazione, il grado di sicurezza che essi presentano, sia verso i
lavoratori, sia verso la popolazione. A questo proposito occorre
stabilire fermamente che l’alimentazione dell’impianto a turbogas con
gas naturale deve essere progettata e attuata via gasdotto e non per
trasporto su navi metaniere (per evitare i grandi rischi ambientali e di
esplosioni).
Le prime prove effettuate dalla
centrale a turbogas hanno reso evidente un altissimo grado di
inquinamento acustico che, come ben noto ai tecnici, non sarà ridotto in
modo significativo in caso di esercizio della centrale. Non è eludibile
perciò che si proceda alla progettazione di adeguati schermaggi acustici
attorno all’impianto a turbogas, da inserire nella procedura di
valutazione di Impatto Ambientale. L’efficacia di tali protezioni dal
rumore dovrà essere certificata dalle Autorità pubbliche come previsto
dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 e
decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 14 novembre 1997
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
Non solo l’entrata in funzione
della centrale a turbogas, ma la sua stessa esistenza, non può essere
accettata perché non è legittimamente stata condotta a termine
l’istruttoria autorizzativa, sia per quanto riguarda i sistemi di
alimentazione e le relative sicurezze per la popolazione e per i
lavoratori, sia i sistemi di abbattimento del rumore, sia infine per
tutte le altre questioni relative agli inquinanti.
L’autorizzazione è necessaria perché si
tratta comunque di un impianto entro un’area a alto rischio ambientale,
ciò che fa cessare la possibilità di evitare la Valutazione di Impatto
Ambientale, in sigla VIA, nonché la possibilità di procedere senza
sottostare alle autorizzazioni di legge.
Ricordiamo che la VIA deve prendere in
considerazione anche la “opzione zero” e cioè la decisione di non
procedere alla azione sottoposta a VIA. In questo caso l’azione è la
messa in esercizio di un impianto con alimentazione derivata soltanto da
prodotti della raffineria API e senza adeguate protezioni dai vari tipi
di inquinamento a cominciare da quello da rumore. La procedura di VIA,
applicata nelle forme di legge, può con alta probabilità giungere alla
conclusione di non attivazione della centrale, cioè la opzione zero, e,
in via subordinata alla riaffermazione della necessità di progettare e
realizzare altri sistemi di alimentazione e, inoltre, giungerebbe a
opportune conclusioni negative rispetto all’attuale assetto per quanto
riguarda l’inquinamento acustico e gli altri tipi di inquinamento. E’
comunque augurabile che una eventuale alimentazione di pura emergenza
con gasolio gassificato della centrale a turbogas avvenga per un periodo
ben inferiore al 5 % del tempo effettivo di funzionamento.
E’ anche evidente, in accordo con altri casi
consimili in Italia, che qualora la centrale a turbogas divenga
operativa, si debbono attuare i controlli delle condizioni di
funzionamento in continua con terminali presso il Comune di Falconara
Marittima installati in locali accessibili ai cittadini e con quadri
luminosi funzionanti in continua installati in luoghi pubblici.
La procedura di VIA coinvolge in
prima persona anche i singoli cittadini, quindi a fortiori le loro
libere Associazioni, nonché, evidentemente tutti i Comuni interessati,
in primis quello di Falconara Marittima, la Provincia di Ancona, la
Regione Marche.
2.3 L’impianto DENOX
Sul sistema DENOX: descrizione,
tipologia di funzionamento, vantaggi, svantaggi, problemi che risolve e
problemi che crea, esiste una vastissima letteratura scientifica e
tecnica in gran parte accessibile sulla rete INTERNET.
Tra le informazioni che si possono leggere e
acquisire dalla rete, e che integrano quanto è noto dalla letteratura
tecnica cartacea, ci sono le prese di posizione di moltissimi organi
ufficiali, a livello nazionale e degli Enti territoriali, nonché della
magistratura. Tali informazioni si riferiscono a impianti, installati
per la depurazione dagli ossidi di azoto, di varia potenza, dai più
piccoli relativi agli scarichi di motori diesel fino a quelli più grandi
posti sul cammino degli effluenti di impianti termici.
Per quanto riguarda la distribuzione
geografica di tali prese di posizione essa va dal Giappone, agli Stati
Uniti, alla Francia, alla Germania, al Regno Unito, alla Svizzera per
citare alcuni tra i Paesi industrializzati del mondo. Si tralascia di
citare l’Italia perché in questo caso le informazioni, peraltro assai
frammentarie, provengono dai fabbricanti e dalle imprese installatrici,
quindi sono, forzatamente, da considerare di parte.
Il sistema DENOX è costituito da un
insieme collegato di reazioni chimiche che avvengono in presenza di
catalizzatori. In estrema sintesi il fine del sistema DENOX è quello di
trasformare gli effluenti della centrale a turbogas che contengono
ossidi di azoto, in effluenti in cui si abbia azoto e acqua. Questo è
ottenuto da un complesso di reazioni chimiche catalizzate nelle quali
l’idrogeno per la formazione dell’acqua è ottenuto dall’ammoniaca.
Il procedimento non garantisce assolutamente
una trasformazione completa, nelle ipotesi più ottimistiche di
funzionamento al massimo del controllo del processo, si arriva a
ipotizzare un rendimento della trasformazione del 90 per cento.
Le prese di posizione degli organi ufficiali
fanno perno su due ordini di considerazioni.
In primo luogo si considera che il
rendimento del sistema in termini di effettivo abbattimento degli ossidi
di azoto ha un valore iniziale che può essere anche relativamente
elevato, ma tale rendimento si degrada in tempi che possono andare da
uno o due anni, fino a pochi mesi. Il degrado dipende fortemente dalla
capacità di controllo del procedimento da parte dei gestori
dell’impianto.
In secondo luogo si considera che man mano
che si ha il degrado del rendimento del sistema, si ha nell’effluente
finale la crescita delle concentrazioni di altri inquinanti
corrispondenti a sostanze immesse nel sistema, come ammoniaca e altri
composti, che se in parte non reagiscono nel sistema, si ritrovano
intatti al termine del procedimento. Il degrado del processo perciò si
traduce in uno scambio tra l’inquinamento da ossidi di azoto e
l’inquinamento ancora di ossidi di azoto, in minore quantità, sommato
però a inquinamento di altri composti azotati.
Si fa notare perciò che tutto è
legato a una conduzione dell’impianto DENOX che deve essere fatta non
solo con alta professionalità, ma anche con sistemi in cui il controllo
di tutte le varie fasi sia continuo e efficace.
E’ sulla base di queste
considerazioni che vari organismi pubblici si sono espressi o con pareri
fortemente critici, oppure addirittura negativamente, nei Paesi
industrializzati, in particolare in quelli elencati, verso impianti DENOX utilizzati per depurare effluenti che, pure, agivano su gas
combusti relativamente “puliti” derivanti cioè da combustione di gas
naturale.
Non può che meravigliare che le Autorità
italiane tendano a accreditare il sistema DENOX come processo di
depurazione totalmente accettabile, tralasciando il fatto che se esso
funziona per piccole potenze (e in situazioni in cui il degrado del
processo con il trascorrere del tempo non è un fatto molto pressante)
per le grandi potenze presenta i lati oscuri che si sono ora discussi.
Non c’è forse da meravigliarsi dato ché l’osservazione che anche
limitando la circolazione ai mezzi di trasporto dotati di marmitte
catalitiche l’inquinamento nelle città spesso non subisce che piccole
diminuzioni se non addirittura rimane eguale, non ha portato alla ovvia
conclusione che i catalizzatori, se non mantenuti in modo molto
accurato, si “avvelenano” in poco tempo e quindi i mezzi catalizzati
inquinano come prima, seppur non aggiungono anche la dispersione dello
stesso catalizzatore nell’ambiente.
La sperimentazione scientifica ha da molto
tempo messo in guardia contro i facili entusiasmi destati dai sistemi
catalitici, ottimi in condizioni controllate di laboratorio, ma
difficili e molto costosi da mantenere efficienti nel tempo quando
operanti “sul campo”. Ma forse se il giudizio fosse affidato a
laboratori scientifici presenti sul fronte della ricerca e non a
procedimenti meramente burocratici, spesso con la tendenza a ignorare o
a sottovalutare le posizioni degli stessi organi tecnici pubblici, i
facili entusiasmi sarebbero velocemente spenti e le conclusioni
sarebbero molto diverse da quelle che a volte sono contenute nei decreti
ministeriali.
2.4 Considerazioni sul funzionamento e
sulla gestione dell’impianto DENOX previsto dall’API
Nel caso API gli effluenti, se
l’alimentazione è con gas ottenuto dalla gassificazione dei residui di
raffinazione di “petrolio pesante”, tale gas, anche se fatto oggetto di
procedimenti di depurazione dagli ossidi di zolfo, contiene ancora tali
ossidi a livello non trascurabile. Anche componenti che danno luogo a
polveri nella combustione sono in percentuale non trascurabile. Si noti,
per contro, che il gas naturale non contiene ossidi di zolfo e contiene
componenti che diano luogo a polveri in percentuale estremamente bassa.
Il procedimento DENOX utilizzato sugli effluenti di turbogas alimentate
a gas naturale dà risultati e rese in termini di reale abbattimento
degli inquinanti gassosi di ben altro livello che se lo si usa su gas
combusti provenienti da alimentazione che contiene ossidi di azoto e
polveri con percentuali sensibili. C’è da chiedersi se i sistemi
catalitici sopportino senza essere rapidamente inattivati un tale gas
combusto.
Si è accennato al punto 2.3 che la
possibilità di agire contro l’inevitabile progressivo degrado del
rendimento di un impianto DENOX con il continuo ripristino delle
condizioni ottimali iniziali, richiede “ .... una conduzione
dell’impianto DENOX che deve essere fatta non solo con alta
professionalità, ma anche con sistemi in cui il controllo di tutte le
varie fasi sia continuo e efficace.”
Lo stato di obsolescenza della raffineria
API e quanto è stato ampiamente fatto notare dai Consulenti Tecnici di
Ufficio nominati a seguito del gravissimo incidente del 25 agosto 1999,
contrastano frontalmente con la credibilità di una possibile conduzione
dell’impianto DENOX con le caratteristiche sopraindicate. La perdurante
mancanza non soltanto di una effettiva centrale operativa, ma di
procedure che assicurino un effettivo controllo dei processi di
raffineria, in tempo reale e con interventi tempestivi (vedasi il
susseguirsi di “incidenti” di minore o maggiore gravità) non lascia
spazi di credibilità.
A questo punto la deduzione su
quanto occorre fare nell’immediato rispetto al sistema DENOX è del tutto
evidente: occorre che l’Autorità pubblica statuisca il blocco delle
prove di funzionamento, nonché della utilizzazione futura dell’impianto
DENOX anche per la conclamata incapacità di gestire una struttura
catalitica di tale tipo da parte di chi ha dimostrato già i propri gravi
limiti di gestione della struttura molto più semplice della raffineria
API.
Da questa analisi sulla assoluta inidoneità
dell’uso dell’impianto DENOX, si ricava che l’entrata in esercizio della
centrale a turbogas sarà subordinata a controlli sulle emissioni, sulle
ricadute e sull’abbattimento di inquinanti e di rumori molesti, sempre
senza l’uso del sistema DENOX.
2.5 Abolizione immediata dei privilegi di
cui gode l’API
Un esempio, non esaustivo della
situazione, è costituito dalla concessione all’API del diritto di
azionamento del segnale semaforico che può far arrestare i treni
all’imboccatura del passaggio della ferrovia sul viadotto entro l’area
della raffineria API. In altre occasioni in cui eventuali incidenti (ci
riferiamo ad esempio all’area chimica di Nera Montoro) avrebbero
determinato gravi conseguenze sul traffico ferroviario, le allora
ferrovie dello Stato dichiararono, in occasione della progettazione di
una esercitazione di protezione civile, che tutte le decisioni di blocco
del transito ferroviario sarebbero rimaste saldamente nelle mani dei
responsabili di tale traffico, non potendosi delegare a terzi tali
decisioni.
Nel caso dell’attraversamento
ferroviario della raffineria API, per esplicita ammissione della impresa
API, l’azionamento del segnale semaforico ricordato poco sopra è
delegato, appunto, alla impresa. E’ però evidente che le conseguenze di
un errato uso del segnale semaforico sarebbero a carico dell’azienda
FS.
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3. 0 Destinazioni dell’area di risulta
dalla dismissione della centrale
Tutti gli usi dovranno essere per attività
economiche ammesse dalle leggi per aree interne o contigue all’abitato,
e classificate a basso rischio ambientale.
Le attività saranno concentrate nelle
seguenti destinazioni e si tenga conto che l’elenco non è esaustivo,
tranne il vincolo che si tratti di attività a basso rischio ambientale:
-
creazione del parco naturale del fiume Esino, che potrà beneficiare di
finanziamenti della Unione Europea, eventualmente connesso con accordi
di collaborazione, con il parco del Conero;
-
sviluppo di insediamenti di
piccola e media industria secondo le vocazioni proprie dell’area, in
particolare:
-
turismo e polo ricreativo, parco giochi
orientato all’infanzia;
-
imprese fornitrici di insediamenti
turistici, in particolare alberghi,
gestione delle attività delle spiagge;
-
lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli;
-
produzione di beni di consumo quali
mobili, abbigliamento, strumenti musicali e arredamenti domestici;
-
telematica e informatica, sviluppo e
commercializzazione dei prodotti del settore elettronico;
-
sviluppo e commercializzazione dei
prodotti per la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente;
-
pesca e trasformazione dei prodotti della
pesca.
Strettamente collegate alle attività
economiche esistono le attività che assicurano lo sviluppo dell’area.
Citiamo in particolare:
-
laboratori di ricerca applicata nei campi
corrispondenti alle vocazioni dell’area;
-
sperimentazioni di sistemi di alimentazione
a energie naturali: solare, eolica
-
cablatura dell’area per assicurare
l’accesso alla rete degli stabilimenti industriali e degli altri
insediamenti.
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4.0 Piano regolatore dell’area e
creazione dei servizi.
Il piano regolatore dell’area deve essere
fatto dal Comune, ma occorre uscire dalla vecchia logica dei piani
regolatori esercizio intellettualistico e non strumento operativo. Non
occorre far procedere la stesura del piano da estesi studi storici e
sociologici, per giungere, magari dopo anni e con ingenti spese, a
conclusioni che non innescano alcuna effettiva spinta allo sviluppo.
Sono oggi disponibili, a costi estremamente
contenuti, programmi di calcolatore che mettono in grado i progettisti
di esaminare gli effetti comparati delle differenti scelte. Si tratta
perciò essenzialmente di considerare quale sia la possibile
utilizzazione dei circa 70 ettari dell’area ex API collocandovi in primo
luogo la viabilità ordinaria e i servizi, con una proiezione in termini
di potenzialità degli insediamenti che sia adeguata alle attività che si
insedieranno nell’area stessa.
Si sono accennati al punto precedente alcune
tipologie di insediamenti produttivi, ed anche l’insediamento di
laboratori di ricerca e di sviluppo, in particolare delle forme naturali
di energia.
Il piano regolatore, perciò, individuerà a
grandi linee le aree da assegnare a ciascun gruppo di attività, le
infrastrutture e strutture di cui necessitano e i soggetti destinatari
di offerte di insediamento.
In particolare tali
aree dovranno riguardare:
-
il settore dei servizi pubblici e
privati: infrastrutture e strutture per la distribuzione dei segnali
telefonici e telematici, per la distribuzione delle utenze, per
l’identificazione di insediamenti commerciali di terziario: negozi,
ristoranti, bar, centri ricreativi.
-
il settore delle imprese
manifatturiere.
-
il settore dei servizi per le
imprese.
I programmi che possono essere utilizzati
per la progettazione sono già da anni in uso presso studi di
architettura e ingegneria del territorio che esistono nella Provincia di
Ancona, pur se va tenuto ben conto della grandi potenzialità e della
qualificazione che hanno gli Istituti della Università di Ancona che
dovrebbe essere chiamata a collaborare alla stesura del piano
regolatore.
Ai fini di ottenere il miglior prodotto,
sarebbe possibile avere una primissima fase, estremamente contenuta nel
tempo, non più di un trimestre, di concorso di idee a cui siano chiamati
partecipare, sia le strutture universitarie, sia le strutture di ricerca
esistenti sul territorio, sia, gli Istituto e i Laboratori di ricerca
del Consiglio Nazionale delle Ricerche che esistono nella Regione
Marche. Immediatamente dopo la chiusura del concorso di idee, quindi
entro la prima metà dell’anno 2001, è necessario procedere con la
progettazione del piano regolatore, fase da chiudere senza indugi entro
la fine dell’anno 2001.
Questi tempi lasciano spazio alle procedure
per stabilire in via finale la decadenza della autorizzazione alla
raffineria API di Falconara Marittima da cui consegue la disponibilità
di tutta l’area sin dal gennaio dell’anno 2002.
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5.0 Finanziamento del piano
L’azione pubblica dovrà incentivare e
orientare gli investimenti privati, senza alcun intento di elargizione
di sovvenzioni o di creazione di ammortizzatori sociali.
A questo scopo la società di gestione del
piano di cui al successivo punto 5.0 opererà entro il mercato.
La società, come si accennerà più oltre, si
costituirà sotto forma di S.p.A. a prevalente capitale pubblico,
l’apporto di capitale pubblico inizierà con i 4 miliardi già stanziati
per gli interventi nell’area a alto rischio ambientale del Comune di
Falconara Marittima.
Altri capitali giungeranno:
-
dalle decisioni relative al Patto
Territoriale delle Valli
-
dalle risorse che la Regione
Marche delibererà di attribuire alla società, sia con fondi diretti di
bilancio, sia agendo con gli esistenti strumenti finanziari regionali;
-
da analoghe risorse della
Provincia di Ancona;
-
da analoghe risorse del Comune
di Falconara Marittima;
-
da analoghe risorse dei Comuni
interessati allo sviluppo della nuova area economica di risulta dalla
dismissione della raffineria API;
-
dall’acquisto di quote di
minoranza da parte della società del gruppo FS interessata
alle infrastrutture del nuovo scalo merci di Falconara Marittima;
-
dall’acquisto di quote di
minoranza da parte della società di gestione dell’aeroporto “Raffaello
Sanzio”;
-
dall’acquisto di quote di
minoranza da parte delle imprese interessate a nuovi insediamenti
industriali nella nuova area economica;
-
da una offerta pubblica di
acquisto di azioni che verrà lanciata dalla società all’atto della sua
costituzione.
La natura di
società a prevalente capitale pubblico fa sì che la Regione Marche, la
Provincia di Ancona, i Comuni interessati allo sviluppo dell’area
detengano, anche dopo altre operazioni finanziare, comunque la
maggioranza assoluta delle azioni.
La società, inoltre, opererà per ottenere
finanziamenti a valere su piani nazionali e della Unione Europea
dedicati al risanamento e allo sviluppo di aree a alto rischio
ambientale.
La società opererà con una struttura di
dimensioni le più contenute possibile impiegando le risorse per la loro
massima parte per impieghi che siano strettamente legati alla
dismissione della raffineria API e allo sviluppo delle attività
economiche non inquinanti e non a rischio ambientale della nuova area
industriale.
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6.0 Gestione del piano
6.1 Progressiva
dismissione della raffineria e conseguente acquisizione dell’area
La gestione del piano in tutti i suoi
aspetti dovrà essere effettuata dalla struttura societaria indicata nel
precedente punto 5.0 nel cui consiglio di amministrazione siano
rappresentati, Regione, Provincia, Comune di Falconara Marittima, Comuni
limitrofi e i rappresentanti della popolazione, nonché eventuali soci di
minoranza. Lo statuto societario dovrà sancire che la Presidenza
dell’Assemblea dei Soci, da Presidenza della società e la carica di
Amministratore Delegato dovranno ricadere su persone concordemente
designate dai Soci pubblici. La società, come già accennato, sarà a
prevalente capitale pubblico e deve essere costituita con una prima
dotazione di 4 miliardi già destinati per questa attività e con
l’ulteriore apporto di capitali da parte della Regione, Provincia,
Comune di Falconara Marittima, Comuni limitrofi e degli altri soggetti
ipotizzati nel precedente punto 5.0. Questa struttura societaria metterà
i “soggetti gestori” in condizione di operare con la massima concretezza
e efficienza. Tra l’altro si occuperà di dotare l’area di infrastrutture
e di far sì che il Comune approvi il piano regolatore dell’area e la
doti di tutti i servizi necessari quali viabilità, rete idrica, rete
fognaria e così via.
Per quanto riguarda i servizi tecnologici la
struttura societaria esperirà una o più gare tra potenziali fornitori,
scegliendo quello o quelli che si impegneranno maggiormente, anche dal
punto di vista finanziario, per attrezzare l’area al massimo delle
potenzialità tecniche moderne.
I soggetti gestori delle attività economiche
dell’area saranno, sia pubblici, sia privati. Tra l’altro ricordando
l’articolo 43 della Costituzione della Repubblica, sarà importante
considerare di affidare in tutto o in parte le attività economiche a
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, ad esempio
favorendo la creazione di cooperative.
Tra i soggetti gestori privati potrà,
naturalmente, figurare anche l’API che potrebbe avere interesse a
costituirsi quale impresa di impiantistica nonché di impresa
specializzata in dismissioni di impianti industriali anche di grandi
dimensioni.
Poiché, come indicato al precedente
punto 5.0 c’è la ragionevole previsione che la raffineria possa essere
discesa a partire dal gennaio 2002, il piano avrà come data di inizio
complessivo, appunto, il gennaio 2002, salvo che molte operazioni di
dismissione e quindi di bonifica, come indicato poco oltre, cominceranno
immediatamente dopo la costituzione della società di gestione, perciò augurabilmente entro il corrente anno 2000.
La gestione del
piano, costituita la società di gestione, avverrà attraverso le seguenti
fasi:
-
impostazione delle operazioni
di dismissione di tutta l’area e immediata individuazione delle aree con
impianti obsoleti. Per queste ultime la società studierà immediatamente
la situazione legale per constatare se ricorrano gli estremi per
l’esproprio previsto dal terzo comma dell’articolo 42 della Costituzione
della Repubblica Italiana, suggerendo alle Autorità pubbliche le
conseguenti iniziative. In ogni caso esaminerà la situazione per poter
ottenere la libera disponibilità di tali aree facendo anche perno sulle
eventuali violazioni da parte dell’API dei contenuti delle
autorizzazioni ottenute da tale impresa nel corso del tempo.
-
inizio immediato delle
operazioni di dismissione e di riqualificazione delle aree in cui
esistono impianti obsoleti o che sono stati abbandonati dalla raffineria
API.
-
pianificazione temporale della
dismissione delle ulteriori aree a seguito delle operazioni tecniche e
giuridiche che le renderanno man mano disponibili e esecuzione delle
operazioni utilizzando in toto la manodopera attualmente dipendente
dalla raffineria API.
-
In parallelo alle operazioni
la società di gestione procederà alle gare per l’aggiudicazione delle
aree alle varie realtà economiche e stimolerà il Comune di Falconara
Marittima affinché proceda alla creazione delle infrastrutture nelle
zone bonificate.
6.2 Espansione di attività già presenti
nel territorio del Comune di Falconara Marittima e dei Comuni vicini ai
fini di fornire all’area servizi e infrastrutture atte allo sviluppo
delle attività economiche
Le attività prese in considerazione dal
piano sono:
-
aeroporto, soprattutto per quanto riguarda il trasporto aereo di merci
deperibili (ad esempio prodotti agricoli pregiati). Il traffico
aeroportuale potrà essere incrementato rispetto alla situazione attuale
installando le opportune strumentazioni che consentano il pieno utilizzo
della pista anche per atterraggi e decolli nella direzione terra-mare.
Non è, peraltro, da prendere in considerazione la costruzione di una
seconda anche perché l’aeroporto deve rimanere uno scalo interregionale
e non certamente internazionale. Considerazioni di inquinamento, sia da
rumore, sia atmosferico, inibiscono la trasformazione in scalo
internazionale; oltretutto la viabilità ferroviaria e stradale non
consentono un aumento significativo del traffico passeggeri.
-
espansione e modernizzazione dello
scalo merci ferroviario di Falconara Marittima in funzione della
ristrutturazione dell’attività produttiva. In questo quadro di
riferimento è certamente urgente considerare lo spostamento a monte
della linea ferroviaria adriatica, per liberare le aree costiere dal
tracciato ferroviario attuale. Ciò consentirebbe di attuare un trasporto
pubblico di metropolitana di superficie almeno tra Falconara Marittima e
-
creazione di uno scalo merci e di
magazzini per l’attività di trasporto su gomma, sempre in funzione della
ristrutturazione dell’attività produttiva.
6.3 Apertura di un esteso contenzioso con
l’impresa API
Il contenzioso fa perno sull’uso distorto
della concessione avuta dal sistema pubblico. Entro tale contenzioso
verrà esercitata l’azione di risarcimento per il danno ambientale.
L’azione sarà iniziata, sia dagli enti
pubblici territoriali, sia da associazioni e comitati di cittadini.
6.4 Abolizione immediata dei privilegi di
cui gode l’API
Un esempio, non esaustivo della situazione,
è costituito dalla concessione all’API del diritto di azionamento del
segnale semaforico che può far arrestare i treni all’imboccatura del
passaggio della ferrovia sul viadotto entro l’area della raffineria API.
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7. 0 Richiamo di contenuti della
Costituzione, di leggi e norme.
Alcuni articoli della Costituzione della
Repubblica Italiana pertinenti al caso.
Articolo 41
L’iniziativa privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Articolo 42
La proprietà è pubblica e privata. I beni
economici appartengono allo stato ad enti pubblici o privati.
La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi
previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di
interesse generale.
La legge stabilisce le norme e i limiti
della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Articolo 43
Ai fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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8.0 Bibliografia
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Il Codice dell’Ambiente, undicesima
edizione, Casa Editrice La Tribuna - Piacenza, Anno 2000.
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