PROGETTO
 

“Piano di dismissione e di riutilizzo dell’area attualmente occupata dalla raffineria API”

 

Prof. Giorgio Cortellessa

 25 Agosto 2000

 

Premessa

Questo piano è una presa di posizione concreta e dettagliata per giungere, in tempi certi e brevi, alla dismissione dell’area attualmente occupata dalla raffineria API e da tutte le infrastrutture e strutture che insistono sull’area, ivi inclusi i sistemi di carico e scarico, marittimi e terrestri, del petrolio e dei suoi derivati. Il piano di dismissione investe anche la centrale termoelettrica a turbina a gas con proposte operative che impediscano, sia l’attuale livello di inquinamento, sia la possibilità che la esistenza di detta centrale venga elevata a pretesto per il mantenimento della raffineria ben oltre l’attuale autorizzazione. Il prolungamento del funzionamento della raffineria, in quanto unica fonte di alimentazione della centrale termoelettrica a turbina a gas, è una posizione che va vigorosamente respinta, sia sul piano tecnico, sia sul piano delle norme in vigore, sia su quello giuridico rispetto ai poteri dello Stato, della Regione, degli Enti Locali.

Il piano di dismissione prende in esame le utilizzazioni dell’area a fini economici, nonché fornisce soluzioni per tutti i problemi sociali a cominciare da quelli occupazionali.

Il piano si articola nei seguenti capitoli:

  1. Vincoli del piano.

  2. Azioni innescate subito.

  3. Destinazioni dell’area di risulta dalla dismissione della centrale.

  4. Piano regolatore dell’area e creazione dei servizi.

  5. Finanziamento del piano.

  6. Gestione del piano.

  7. Richiamo di contenuti della Costituzione, di leggi e norme.

  8. Bibliografia.

 

1.0 Vincoli del piano

I vincoli del piano sono gli argini invalicabili entro i quali deve scorrere il piano. L’osservanza del rispetto di tali vincoli deve essere un impegno chiaro e esplicito assunto dai poteri pubblici: Governo nazionale, Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Falconara Marittima, Comuni limitrofi ognuno per quanto riguarda i poteri che le leggi assegnano a tali autorità. Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli da parte degli operatori privati esso deve essere assicurato non soltanto da impegni contenuti negli strumenti di gestione del piano, ma anche dalla possibilità che il mancato rispetto può comportare dal punto di vista del complesso di leggi e norme che si applicano nei casi di dismissione e riconversione di attività economiche. Sono pienamente utilizzabili, inoltre, le norme sul danno ambientale.

Anche se il complesso di leggi e norme da tenere ben presente in questo caso verrà illustrato in altri paragrafi, sarà bene ricordare che l’attività privata è libera nell’ambito delle leggi che la regolano. La gestione di attività che siano sfociate a costituire un’area di alto rischio ambientale permette alle Autorità pubbliche non soltanto di intervenire su singoli episodi, ma anche di considerare che si sia configurato un danno ambientale grave, con il permanere per anni di condizioni difformi dalla buona pratica industriale. Non soltanto si è in una condizione di necessità assoluta di ristrutturare le attività abbassando il livello di rischio, ma si è nella situazione di dover eliminare la fonte essenziale di degrado costituita da un impianto obsoleto. Si configura anche la responsabilità di risarcire il danno ambientale e di operare al massimo perché la popolazione e i lavoratori non debbano subire ulteriormente una aggressione alla salute, in particolare quella che deriva dalla aggressione all’ambiente.

La trasformazione di una attività industriale in una attività che configura un’area di alto rischio ambientale costituisce materia per dichiarare la violazione dei contenuti delle autorizzazioni pregresse rilasciate alla raffineria API e porta alla conclusione della immediata decadenza di tali autorizzazioni.

Chiarito il concetto di vincolo, considerato assoluto e invalicabile e poste le basi per la ulteriore discussione sui doveri dell’impresa, possiamo esaminare ordinatamente i vincoli.

Il primo vincolo è che tutta la dismissione e il riutilizzo dell’area attualmente occupata dalla raffineria API deve avvenire senza che l’attuale livello di occupazione dei lavoratori dipendenti dalla impresa API e di tutti i lavoratori dell’indotto residenti nel Comune di Falconara Marittima o nei Comuni vicini venga in alcun modo alterato. In altri termini non deve essere operato alcun licenziamento, né utilizzo di “ammortizzatori sociali”. Anche se è ovvio richiamarlo, a scanso di ogni equivoco, rimane intatto il diritto del singolo lavoratore di trovare una differente occupazione al di fuori di quella attuale, ma il piano non deve prevedere alcuna azione per incentivare un tale esodo.

Il secondo vincolo è che non si dia luogo a alcuna riconversione dei lavoratori attualmente occupati che abbiano più di 30 anni di attività lavorativa nella raffineria o anche presso altri datori di lavoro precedenti, ad altro lavoro del tutto diverso da quello di addetto a una raffineria.

Ai lavoratori con meno di 30 anni di attività lavorativa nella raffineria o anche presso altri datori di lavoro verranno offerte attività in mansioni analoghe a quelle finora esercitate.

Il contenuto di questo vincolo lo si può illustrare facendo notare che i lavoratori attualmente occupati, quale che sia la loro anzianità di lavoro, sono i più idonei a procedere allo smontaggio della raffineria e alla bonifica dell’area. Tale tipo di lavoro è altamente qualificato e quindi verrà compiuto con le qualifiche, le retribuzioni e gli istituti contrattuali vigenti oggi. I lavoratori che abbiano già maturato 30 anni di attività lavorativa raggiungeranno l’età pensionabile entro la fine del procedimento, quelli con minore anzianità avranno comunque di fronte una occupazione nelle attività di tipo meccanico e impiantistico che saranno assolutamente necessarie per il riutilizzo dell’area a fini produttivi con imprese che non siano a rischio ambientale.

Il terzo vincolo è che si dia luogo al rapido inizio dello smontaggio della raffineria, con bonifica dell’area in parallelo alle procedure di smontaggio, man mano che le aree sono liberate dalle strutture e infrastrutture della raffineria. Lo smontaggio deve avere inizio immediato per le aree che attualmente sono già inutilizzate o fortemente sottoutilizzate.

 

Vale la pena di notare che i lavoratori dell’indotto si dividono in due grandi categorie.

La prima categoria è costituita da lavoratori che prestano servizi vari nella raffineria in corrispondenza a appalti che vanno da quelli per le pulizie fino alla progettazione ed esecuzione di sistemi informatici.

Questi lavoratori, poiché alla attività della raffineria API si sostituiranno attività di molte imprese, avranno un mercato entro il quale troveranno piena occupazione ed anzi, è prevedibile una notevole espansione di tale occupazione.

Non saranno imprese di pulizie, fornitori industriali di vario tipo, imprese di informatica a cui mancherà il lavoro.

La seconda categoria è quella degli autotrasportatori di vari prodotti petroliferi. Questa seconda categoria, che opera sul territorio nazionale, non presenta alcun particolare problema occupazionale. Il trasporto di prodotti petroliferi rimane un ramo economico vigoroso e se le correnti di traffico sono dirottate dalla raffineria API in chiusura a altre raffinerie, oppure anche a altre tipologie di trasporto, anche con autocisterne, non ci sono riflessi occupazionali.

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2.0 Azioni innescate subito

In attesa della approvazione, da parte delle Autorità pubbliche uniche competenti per territorio e cioè Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Falconara Marittima, Comuni limitrofi, del piano di dismissione e di riutilizzo dell’area attualmente occupata dalla raffineria API e perciò dei tempi e delle disposizioni finanziarie e di quant’altro è necessario stabilire, occorre comunque procedere a dare veste concreta e subito a azioni che salvaguardino i cittadini e i lavoratori. Tali azioni sono possibili in virtù delle leggi in vigore e dei poteri della Regione, Provincia, Comune per i rispettivi ambiti.

Giova ricordare che in materia i poteri del Governo di fatto cessano al primo gennaio 2001, in virtù di tutta la normativa sul decentramento decisionale già approvata in via definitiva. Alcuni di tali poteri hanno già terminato la loro funzione e validità sin dal 1998., altri ancora sono stati da tempo trasferiti da molti anni a seguito della istituzione delle Regioni a statuto ordinario.

 

Le azioni immediate riguardano:

  • la cessazione totale delle attività di raffineria in aree già ora non utilizzate e in stato avanzato di obsolescenza. Tali aree saranno individuate dalle Autorità pubbliche competenti per territorio con sistemi ispettivi, giuridicamente basati sul diritto di chi autorizza di controllare lo svolgimento delle attività autorizzate. Si deve tenere conto che il potere autorizzativo già del Governo, è decentrato per le ragioni indicate poco sopra. La cessazione di attività permette di dar luogo a operazioni di bonifica e di riutilizzo;

  • l’analisi delle aree prossime alla immediata cessazione di attività;

  • le azioni relative alla centrale elettrica a turbina a gas, in particolare il blocco di tutte le attività, in attesa della revisione delle autorizzazioni decadute di fatto per estrema carenza delle pertinenti procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e per la mancanza di analisi di molto condizioni quali i combustibili da utilizzare, l’inquinamento acustico e chimico e tutte le altre parti della procedura di VIA;

  • il blocco della utilizzazione dell’impianto DENOX, per le ragioni che saranno esposte poco oltre;

  • abolizione immediata dei privilegi di cui gode l’API in termini di controllo della viabilità ferroviaria e di possibilità di gestione autonoma dell’emergenza anche grave (come dimostrato dagli eventi in occasione dell’incidente gravissimo del 25 agosto 1999 e dal succedersi di incidenti anche di media gravità e dell’inquinamento acustico, atmosferico, idrico).

In particolare occorre procedere all’immediata revisione di tutti i piani di emergenza interna e esterna alla raffineria API.

Occorre appena notare, dato che l’argomento è ovvio, che non c’è alcun bisogno, per procedere alla dismissione della raffineria, della centrale a turbogas, degli impianti collegati, di ottenere l’approvazione di una legge “speciale”.

L’aggettivo “speciale” viene comunemente collegato alla parola “legge”, al solo fine di notare che si tratta di un provvedimento legislativo che viene incontro a esigenze, anche importantissime, ma singole, relative a una data questione. Di fatto le leggi si dividono, secondo la Costituzione della Repubblica, in tutt’altro modo e cioè in leggi di modifica costituzionale che richiedono una doppia lettura della Camera del Deputati e del Senato della Repubblica, letture opportunamente intervallate nel tempo, e leggi ordinarie.

D’altro canto, come si analizzerà in qualche dettaglio più oltre, tutti i poteri relativi a insediamenti nel territorio sono ricondotti alla potestà delle Regioni, Provincie e Comuni nei rispettivi ambiti e quindi una eventuale proposta di legge relativa alla dismissione della raffineria API e riutilizzo dell’area non ha cittadinanza nel sistema giuridico italiano, né, tantomeno, è richiesta dalle normative della Unione Europea.

Val la pena di ricordare che quando l’allora Comunità Europea impose la chiusura dell’area siderurgica di Bagnoli, si procedette con normative esistenti senza alcuna “legge speciale”. Si dette luogo, con legge ordinaria, ai finanziamenti di notevole portata per la riqualificazione dell’area che ospita oggi una realizzazione di portata internazionale, la “Città della Scienza”. Analoghe iniziative sono già state condotte in Italia, sempre di chiusura di attività industriali, sempre nel quadro dei poteri pubblici.

La proposta di “legge speciale”, perciò, sembra mostrare una tendenza a scaricare su altri centri decisionali l’onere di condurre in porto la concreta azione di dismissione della raffineria e di tutto ciò che l’API ha attualmente nell’area, con l’evidente rischio, sia che la legge non sia mai approvata, sia che l’approvazione avvenga a tempi lunghi, sia ancora che nel dibattito parlamentare avvengano rovesciamenti rispetto alla impostazione iniziale. Tali pericoli non sussistono se Regione, Provincia, Comuni interessati procedono in base ai poteri esplicitamente loro attribuiti dalle leggi e norme in vigore.

 

2.1  La cessazione totale delle attività di raffineria in aree già ora non utilizzate e in stato avanzato di obsolescenza

Allo stato attuale il terreno su cui c’è la raffineria è caratterizzato dalla presenza, al suo interno, di aree non utilizzate con impianti fuori uso e in avanzato stato di obsolescenza. Tali aree possono essere immediatamente fatte oggetto di operazioni di smontaggio e di eliminazione degli impianti fuori uso e di ripristino di condizioni ambientali idonee a usi non a alto rischio ambientale e non inquinanti.

Per competenza territoriale il Comune di Falconara Marittima ha la possibilità non solo di censire le aree, ma di esercitare una supervisione sullo smontaggio e sul ripristino di tali aree che saranno messe a disposizione immediata delle strutture di gestione del piano di cui al successivo punto 6.0.

 

2.2 Centrale elettrica a turbina a gas

Un gruppo di tali azioni riguarda la centrale elettrica che denomineremo per brevità “turbogas”.

Come ben noto il progetto di tale centrale elettrica contempla la possibilità di alimentarla con i residui di petrolio “pesante”, gassificato. Ed è anzi tale tipo di alimentazione, presentato come esclusivo, che ha portato alla emanazione del Decreto del Ministro dell’Industria di prolungamento per altri 20 anni della autorizzazione all’esercizio della raffineria.

Come ben noto una qualsiasi centrale a turbogas può essere alimentata con differenti combustibili, i principali sono il gas naturale, il gas da gassificazione del gasolio, il gas ottenuto dalla gassificazione di altri idrocarburi. La centrale a turbogas, perciò, non richiede in alcun modo l’esistenza della raffineria per poter funzionare, prova ne sia che in Italia funzionano da anni centrali a turbogas alimentate con i differenti tipi di combustibili elencati senza che questo abbia comportato alcun provvedimento collegato al prolungamento della vita di alcuna raffineria.

L’argomento della esistenza di una centrale a turbogas è ininfluente sulla dismissione della raffineria API e non è una base legittima per il citato Decreto del Ministro dell’Industria di prolungamento per altri 20 anni della autorizzazione all’esercizio della raffineria.

Il blocco immediato e totale dell’uso dei residui di petrolio pesante gassificati, quale combustibile altamente inquinante e che, malgrado la prevista depurazione, mantiene una sensibile percentuale di zolfo e quindi al camino di ossidi di zolfo, dovrebbe essere visto favorevolmente dall’API per varie ragioni, una è che il gas combusto in uscita ha una temperatura assai più elevata dei fumi di caldaie e quindi rende assai problematica la riduzione delle concentrazioni di ossidi di zolfo al disotto dei limiti di legge. Un’altra ragione è che ad oggi l’Italia è tra i pochissimi Paesi (nessuno tra quelli è industrialmente e economicamente sviluppato) che accettano la lavorazione in raffineria del “petrolio pesante” con caratteristiche che sono oramai proibite nei paesi industrializzati. L’API corre il rischio, se non diversifica i tipi di combustibile, di trovarsi nella situazione in cui anche l’Italia si allineerà con i paesi più avanzati e maggiormente sensibili alle preoccupazioni ambientali. In tal caso la turbogas si troverebbe a non poter più utilizzare il detto residuo di raffineria.

Poiché il procedimento autorizzativo per la centrale a turbogas sul cui iter, comunque, sono state espresse e vanno espresse ancora adesso, le più ampie riserve, si è basato su un progetto che conteneva l’uso dei prodotti di raffinazione del “petrolio pesante”, occorre procedere a un supplemento di istruttoria per assicurare che sia stata prevista anche con i necessari impianti l’alimentazione con combustibili differenti dai detti prodotti di raffinazione. L’istruttoria dovrà esaminare gli altri sistemi di alimentazione, il grado di sicurezza che essi presentano, sia verso i lavoratori, sia verso la popolazione. A questo proposito occorre stabilire fermamente che l’alimentazione dell’impianto a turbogas con gas naturale deve essere progettata e attuata via gasdotto e non per trasporto su navi metaniere (per evitare i grandi rischi ambientali e di esplosioni).

Le prime prove effettuate dalla centrale a turbogas hanno reso evidente un altissimo grado di inquinamento acustico che, come ben noto ai tecnici, non sarà ridotto in modo significativo in caso di esercizio della centrale. Non è eludibile perciò che si proceda alla progettazione di adeguati schermaggi acustici attorno all’impianto a turbogas, da inserire nella procedura di valutazione di Impatto Ambientale. L’efficacia di tali protezioni dal rumore dovrà essere certificata dalle Autorità pubbliche come previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Non solo l’entrata in funzione della centrale a turbogas, ma la sua stessa esistenza, non può essere accettata perché non è legittimamente stata condotta a termine l’istruttoria autorizzativa, sia per quanto riguarda i sistemi di alimentazione e le relative sicurezze per la popolazione e per i lavoratori, sia i sistemi di abbattimento del rumore, sia infine per tutte le altre questioni relative agli inquinanti.

L’autorizzazione è necessaria perché si tratta comunque di un impianto entro un’area a alto rischio ambientale, ciò che fa cessare la possibilità di evitare la Valutazione di Impatto Ambientale, in sigla VIA, nonché la possibilità di procedere senza sottostare alle autorizzazioni di legge.

Ricordiamo che la VIA deve prendere in considerazione anche la “opzione zero” e cioè la decisione di non procedere alla azione sottoposta a VIA. In questo caso l’azione è la messa in esercizio di un impianto con alimentazione derivata soltanto da prodotti della raffineria API e senza adeguate protezioni dai vari tipi di inquinamento a cominciare da quello da rumore. La procedura di VIA, applicata nelle forme di legge, può con alta probabilità giungere alla conclusione di non attivazione della centrale, cioè la opzione zero, e, in via subordinata alla riaffermazione della necessità di progettare e realizzare altri sistemi di alimentazione e, inoltre, giungerebbe a opportune conclusioni negative rispetto all’attuale assetto per quanto riguarda l’inquinamento acustico e gli altri tipi di inquinamento. E’ comunque augurabile che una eventuale alimentazione di pura emergenza con gasolio gassificato della centrale a turbogas avvenga per un periodo ben inferiore al 5 % del tempo effettivo di funzionamento.

E’ anche evidente, in accordo con altri casi consimili in Italia, che qualora la centrale a turbogas divenga operativa, si debbono attuare i controlli delle condizioni di funzionamento in continua con terminali presso il Comune di Falconara Marittima installati in locali accessibili ai cittadini e con quadri luminosi funzionanti in continua installati in luoghi pubblici.

La procedura di VIA coinvolge in prima persona anche i singoli cittadini, quindi a fortiori le loro libere Associazioni, nonché, evidentemente tutti i Comuni interessati, in primis quello di Falconara Marittima, la Provincia di Ancona, la Regione Marche.

 

2.3 L’impianto DENOX

Sul sistema DENOX: descrizione, tipologia di funzionamento, vantaggi, svantaggi, problemi che risolve e problemi che crea, esiste una vastissima letteratura scientifica e tecnica in gran parte accessibile sulla rete INTERNET.

Tra le informazioni che si possono leggere e acquisire dalla rete, e che integrano quanto è noto dalla letteratura tecnica cartacea, ci sono le prese di posizione di moltissimi organi ufficiali, a livello nazionale e degli Enti territoriali, nonché della magistratura. Tali informazioni si riferiscono a impianti, installati per la depurazione dagli ossidi di azoto, di varia potenza, dai più piccoli relativi agli scarichi di motori diesel fino a quelli più grandi posti sul cammino degli effluenti di impianti termici.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica di tali prese di posizione essa va dal Giappone, agli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania, al Regno Unito, alla Svizzera per citare alcuni tra i Paesi industrializzati del mondo. Si tralascia di citare l’Italia perché in questo caso le informazioni, peraltro assai frammentarie, provengono dai fabbricanti e dalle imprese installatrici, quindi sono, forzatamente, da considerare di parte.

Il sistema DENOX è costituito da un insieme collegato di reazioni chimiche che avvengono in presenza di catalizzatori. In estrema sintesi il fine del sistema DENOX è quello di trasformare gli effluenti della centrale a turbogas che contengono ossidi di azoto, in effluenti in cui si abbia azoto e acqua. Questo è ottenuto da un complesso di reazioni chimiche catalizzate nelle quali l’idrogeno per la formazione dell’acqua è ottenuto dall’ammoniaca.

Il procedimento non garantisce assolutamente una trasformazione completa, nelle ipotesi più ottimistiche di funzionamento al massimo del controllo del processo, si arriva a ipotizzare un rendimento della trasformazione del 90 per cento.

Le prese di posizione degli organi ufficiali fanno perno su due ordini di considerazioni.

In primo luogo si considera che il rendimento del sistema in termini di effettivo abbattimento degli ossidi di azoto ha un valore iniziale che può essere anche relativamente elevato, ma tale rendimento si degrada in tempi che possono andare da uno o due anni, fino a pochi mesi. Il degrado dipende fortemente dalla capacità di controllo del procedimento da parte dei gestori dell’impianto.

In secondo luogo si considera che man mano che si ha il degrado del rendimento del sistema, si ha nell’effluente finale la crescita delle concentrazioni di altri inquinanti corrispondenti a sostanze immesse nel sistema, come ammoniaca e altri composti, che se in parte non reagiscono nel sistema, si ritrovano intatti al termine del procedimento. Il degrado del processo perciò si traduce in uno scambio tra l’inquinamento da ossidi di azoto e l’inquinamento ancora di ossidi di azoto, in minore quantità, sommato però a inquinamento di altri composti azotati.

Si fa notare perciò che tutto è legato a una conduzione dell’impianto DENOX che deve essere fatta non solo con alta professionalità, ma anche con sistemi in cui il controllo di tutte le varie fasi sia continuo e efficace.

E’ sulla base di queste considerazioni che vari organismi pubblici si sono espressi o con pareri fortemente critici, oppure addirittura negativamente, nei Paesi industrializzati, in particolare in quelli elencati, verso impianti DENOX utilizzati per depurare effluenti che, pure, agivano su gas combusti relativamente “puliti” derivanti cioè da combustione di gas naturale.

Non può che meravigliare che le Autorità italiane tendano a accreditare il sistema DENOX come processo di depurazione totalmente accettabile, tralasciando il fatto che se esso funziona per piccole potenze (e in situazioni in cui il degrado del processo con il trascorrere del tempo non è un fatto molto pressante) per le grandi potenze presenta i lati oscuri che si sono ora discussi. Non c’è forse da meravigliarsi dato ché l’osservazione che anche limitando la circolazione ai mezzi di trasporto dotati di marmitte catalitiche l’inquinamento nelle città spesso non subisce che piccole diminuzioni se non addirittura rimane eguale, non ha portato alla ovvia conclusione che i catalizzatori, se non mantenuti in modo molto accurato, si “avvelenano” in poco tempo e quindi i mezzi catalizzati inquinano come prima, seppur non aggiungono anche la dispersione dello stesso catalizzatore nell’ambiente.

La sperimentazione scientifica ha da molto tempo messo in guardia contro i facili entusiasmi destati dai sistemi catalitici, ottimi in condizioni controllate di laboratorio, ma difficili e molto costosi da mantenere efficienti nel tempo quando operanti “sul campo”. Ma forse se il giudizio fosse affidato a laboratori scientifici presenti sul fronte della ricerca e non a procedimenti meramente burocratici, spesso con la tendenza a ignorare o a sottovalutare le posizioni degli stessi organi tecnici pubblici, i facili entusiasmi sarebbero velocemente spenti e le conclusioni sarebbero molto diverse da quelle che a volte sono contenute nei decreti ministeriali.

 

2.4 Considerazioni sul funzionamento e sulla gestione dell’impianto DENOX previsto dall’API

Nel caso API gli effluenti, se l’alimentazione è con gas ottenuto dalla gassificazione dei residui di raffinazione di “petrolio pesante”, tale gas, anche se fatto oggetto di procedimenti di depurazione dagli ossidi di zolfo, contiene ancora tali ossidi a livello non trascurabile. Anche componenti che danno luogo a polveri nella combustione sono in percentuale non trascurabile. Si noti, per contro, che il gas naturale non contiene ossidi di zolfo e contiene componenti che diano luogo a polveri in percentuale estremamente bassa. Il procedimento DENOX utilizzato sugli effluenti di turbogas alimentate a gas naturale dà risultati e rese in termini di reale abbattimento degli inquinanti gassosi di ben altro livello che se lo si usa su gas combusti provenienti da alimentazione che contiene ossidi di azoto e polveri con percentuali sensibili. C’è da chiedersi se i sistemi catalitici sopportino senza essere rapidamente inattivati un tale gas combusto.

Si è accennato al punto 2.3 che la possibilità di agire contro l’inevitabile progressivo degrado del rendimento di un impianto DENOX con il continuo ripristino delle condizioni ottimali iniziali, richiede “ .... una conduzione dell’impianto DENOX che deve essere fatta non solo con alta professionalità, ma anche con sistemi in cui il controllo di tutte le varie fasi sia continuo e efficace.”

Lo stato di obsolescenza della raffineria API e quanto è stato ampiamente fatto notare dai Consulenti Tecnici di Ufficio nominati a seguito del gravissimo incidente del 25 agosto 1999, contrastano frontalmente con la credibilità di una possibile conduzione dell’impianto DENOX con le caratteristiche sopraindicate. La perdurante mancanza non soltanto di una effettiva centrale operativa, ma di procedure che assicurino un effettivo controllo dei processi di raffineria, in tempo reale e con interventi tempestivi (vedasi il susseguirsi di “incidenti” di minore o maggiore gravità) non lascia spazi di credibilità.

A questo punto la deduzione su quanto occorre fare nell’immediato rispetto al sistema DENOX è del tutto evidente: occorre che l’Autorità pubblica statuisca il blocco delle prove di funzionamento, nonché della utilizzazione futura dell’impianto DENOX anche per la conclamata incapacità di gestire una struttura catalitica di tale tipo da parte di chi ha dimostrato già i propri gravi limiti di gestione della struttura molto più semplice della raffineria API.

Da questa analisi sulla assoluta inidoneità dell’uso dell’impianto DENOX, si ricava che l’entrata in esercizio della centrale a turbogas sarà subordinata a controlli sulle emissioni, sulle ricadute e sull’abbattimento di inquinanti e di rumori molesti, sempre senza l’uso del sistema DENOX.

 

2.5 Abolizione immediata dei privilegi di cui gode l’API

Un esempio, non esaustivo della situazione, è costituito dalla concessione all’API del diritto di azionamento del segnale semaforico che può far arrestare i treni all’imboccatura del passaggio della ferrovia sul viadotto entro l’area della raffineria API. In altre occasioni in cui eventuali incidenti (ci riferiamo ad esempio all’area chimica di Nera Montoro) avrebbero determinato gravi conseguenze sul traffico ferroviario, le allora ferrovie dello Stato dichiararono, in occasione della progettazione di una esercitazione di protezione civile, che tutte le decisioni di blocco del transito ferroviario sarebbero rimaste saldamente nelle mani dei responsabili di tale traffico, non potendosi delegare a terzi tali decisioni.

Nel caso dell’attraversamento ferroviario della raffineria API, per esplicita ammissione della impresa API, l’azionamento del segnale semaforico ricordato poco sopra è delegato, appunto, alla impresa. E’ però evidente che le conseguenze di un errato uso del segnale semaforico sarebbero a carico dell’azienda FS.

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3. 0 Destinazioni dell’area di risulta dalla dismissione della centrale

Tutti gli usi dovranno essere per attività economiche ammesse dalle leggi per aree interne o contigue all’abitato, e classificate a basso rischio ambientale.

Le attività saranno concentrate nelle seguenti destinazioni e si tenga conto che l’elenco non è esaustivo, tranne il vincolo che si tratti di attività a basso rischio ambientale:

  • creazione del parco naturale del fiume Esino, che potrà beneficiare di finanziamenti della Unione Europea, eventualmente connesso con accordi di collaborazione, con il parco del Conero;

  • sviluppo di insediamenti di piccola e media industria secondo le vocazioni proprie dell’area, in particolare:

    1. turismo e polo ricreativo, parco giochi orientato all’infanzia;

    2. imprese fornitrici di insediamenti turistici, in particolare alberghi,         gestione delle attività delle spiagge;

    3. lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;

    4. produzione di beni di consumo quali mobili, abbigliamento,   strumenti musicali e arredamenti domestici;

    5. telematica e informatica, sviluppo e commercializzazione dei prodotti del settore elettronico;

    6. sviluppo e commercializzazione dei prodotti per la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente;

    7. pesca e trasformazione dei prodotti della pesca.

Strettamente collegate alle attività economiche esistono le attività che assicurano lo sviluppo dell’area. Citiamo in particolare:

  1. laboratori di ricerca applicata nei campi corrispondenti alle vocazioni dell’area;

  2. sperimentazioni di sistemi di alimentazione a energie naturali: solare, eolica

  3. cablatura dell’area per assicurare l’accesso alla rete degli stabilimenti industriali e degli altri insediamenti.

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4.0 Piano regolatore dell’area e creazione dei servizi.

Il piano regolatore dell’area deve essere fatto dal Comune, ma occorre uscire dalla vecchia logica dei piani regolatori esercizio intellettualistico e non strumento operativo. Non occorre far procedere la stesura del piano da estesi studi storici e sociologici, per giungere, magari dopo anni e con ingenti spese, a conclusioni che non innescano alcuna effettiva spinta allo sviluppo.

Sono oggi disponibili, a costi estremamente contenuti, programmi di calcolatore che mettono in grado i progettisti di esaminare gli effetti comparati delle differenti scelte. Si tratta perciò essenzialmente di considerare quale sia la possibile utilizzazione dei circa 70 ettari dell’area ex API collocandovi in primo luogo la viabilità ordinaria e i servizi, con una proiezione in termini di potenzialità degli insediamenti che sia adeguata alle attività che si insedieranno nell’area stessa.

Si sono accennati al punto precedente alcune tipologie di insediamenti produttivi, ed anche l’insediamento di laboratori di ricerca e di sviluppo, in particolare delle forme naturali di energia.

Il piano regolatore, perciò, individuerà a grandi linee le aree da assegnare a ciascun gruppo di attività, le infrastrutture e strutture di cui necessitano e i soggetti destinatari di offerte di insediamento.

In particolare tali aree dovranno riguardare:

  1. il settore dei servizi pubblici e privati: infrastrutture e strutture per la distribuzione dei segnali telefonici e telematici, per la distribuzione delle utenze, per l’identificazione di insediamenti commerciali di terziario: negozi, ristoranti, bar, centri ricreativi.

  2. il settore delle imprese manifatturiere.

  3. il settore dei servizi per le imprese.

I programmi che possono essere utilizzati per la progettazione sono già da anni in uso presso studi di architettura e ingegneria del territorio che esistono nella Provincia di Ancona, pur se va tenuto ben conto della grandi potenzialità e della qualificazione che hanno gli Istituti della Università di Ancona che dovrebbe essere chiamata a collaborare alla stesura del piano regolatore.

Ai fini di ottenere il miglior prodotto, sarebbe possibile avere una primissima fase, estremamente contenuta nel tempo, non più di un trimestre, di concorso di idee a cui siano chiamati partecipare, sia le strutture universitarie, sia le strutture di ricerca esistenti sul territorio, sia, gli Istituto e i Laboratori di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche che esistono nella Regione Marche. Immediatamente dopo la chiusura del concorso di idee, quindi entro la prima metà dell’anno 2001, è necessario procedere con la progettazione del piano regolatore, fase da chiudere senza indugi entro la fine dell’anno 2001.

Questi tempi lasciano spazio alle procedure per stabilire in via finale la decadenza della autorizzazione alla raffineria API di Falconara Marittima da cui consegue la disponibilità di tutta l’area sin dal gennaio dell’anno 2002.

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5.0 Finanziamento del piano

L’azione pubblica dovrà incentivare e orientare gli investimenti privati, senza alcun intento di elargizione di sovvenzioni o di creazione di ammortizzatori sociali.

A questo scopo la società di gestione del piano di cui al successivo punto 5.0 opererà entro il mercato.

La società, come si accennerà più oltre, si costituirà sotto forma di S.p.A. a prevalente capitale pubblico, l’apporto di capitale pubblico inizierà con i 4 miliardi già stanziati per gli interventi nell’area a alto rischio ambientale del Comune di Falconara Marittima.

Altri capitali giungeranno:

  • dalle decisioni relative al Patto Territoriale delle Valli

  • dalle risorse che la Regione Marche delibererà di attribuire alla società, sia con fondi diretti di bilancio, sia agendo con gli esistenti strumenti finanziari regionali;

  • da analoghe risorse della Provincia di Ancona;

  • da analoghe risorse del Comune di Falconara Marittima;

  • da analoghe risorse dei Comuni interessati allo sviluppo della nuova area economica di risulta dalla dismissione della raffineria API;

  • dall’acquisto di quote di minoranza da parte della società del gruppo FS interessata alle infrastrutture del nuovo scalo merci di Falconara Marittima;

  • dall’acquisto di quote di minoranza da parte della società di gestione dell’aeroporto “Raffaello Sanzio”;

  • dall’acquisto di quote di minoranza da parte delle imprese interessate a nuovi insediamenti industriali nella nuova area economica;

  • da una offerta pubblica di acquisto di azioni che verrà lanciata dalla società all’atto della sua costituzione.

La natura di società a prevalente capitale pubblico fa sì che la Regione Marche, la Provincia di Ancona, i Comuni interessati allo sviluppo dell’area detengano, anche dopo altre operazioni finanziare, comunque la maggioranza assoluta delle azioni.

La società, inoltre, opererà per ottenere finanziamenti a valere su piani nazionali e della Unione Europea dedicati al risanamento e allo sviluppo di aree a alto rischio ambientale.

La società opererà con una struttura di dimensioni le più contenute possibile impiegando le risorse per la loro massima parte per impieghi che siano strettamente legati alla dismissione della raffineria API e allo sviluppo delle attività economiche non inquinanti e non a rischio ambientale della nuova area industriale.

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6.0 Gestione del piano

6.1 Progressiva dismissione della raffineria e conseguente acquisizione dell’area

La gestione del piano in tutti i suoi aspetti dovrà essere effettuata dalla struttura societaria indicata nel precedente punto 5.0 nel cui consiglio di amministrazione siano rappresentati, Regione, Provincia, Comune di Falconara Marittima, Comuni limitrofi e i rappresentanti della popolazione, nonché eventuali soci di minoranza. Lo statuto societario dovrà sancire che la Presidenza dell’Assemblea dei Soci, da Presidenza della società e la carica di Amministratore Delegato dovranno ricadere su persone concordemente designate dai Soci pubblici. La società, come già accennato, sarà a prevalente capitale pubblico e deve essere costituita con una prima dotazione di 4 miliardi già destinati per questa attività e con l’ulteriore apporto di capitali da parte della Regione, Provincia, Comune di Falconara Marittima, Comuni limitrofi e degli altri soggetti ipotizzati nel precedente punto 5.0. Questa struttura societaria metterà i “soggetti gestori” in condizione di operare con la massima concretezza e efficienza. Tra l’altro si occuperà di dotare l’area di infrastrutture e di far sì che il Comune approvi il piano regolatore dell’area e la doti di tutti i servizi necessari quali viabilità, rete idrica, rete fognaria e così via.

Per quanto riguarda i servizi tecnologici la struttura societaria esperirà una o più gare tra potenziali fornitori, scegliendo quello o quelli che si impegneranno maggiormente, anche dal punto di vista finanziario, per attrezzare l’area al massimo delle potenzialità tecniche moderne.

I soggetti gestori delle attività economiche dell’area saranno, sia pubblici, sia privati. Tra l’altro ricordando l’articolo 43 della Costituzione della Repubblica, sarà importante considerare di affidare in tutto o in parte le attività economiche a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, ad esempio favorendo la creazione di cooperative.

Tra i soggetti gestori privati potrà, naturalmente, figurare anche l’API che potrebbe avere interesse a costituirsi quale impresa di impiantistica nonché di impresa specializzata in dismissioni di impianti industriali anche di grandi dimensioni.

Poiché, come indicato al precedente punto 5.0 c’è la ragionevole previsione che la raffineria possa essere discesa a partire dal gennaio 2002, il piano avrà come data di inizio complessivo, appunto, il gennaio 2002, salvo che molte operazioni di dismissione e quindi di bonifica, come indicato poco oltre, cominceranno immediatamente dopo la costituzione della società di gestione, perciò augurabilmente entro il corrente anno 2000.

La gestione del piano, costituita la società di gestione, avverrà attraverso le seguenti fasi:

  1. impostazione delle operazioni di dismissione di tutta l’area e immediata individuazione delle aree con impianti obsoleti. Per queste ultime la società studierà immediatamente la situazione legale per constatare se ricorrano gli estremi per l’esproprio previsto dal terzo comma dell’articolo 42 della Costituzione della Repubblica Italiana, suggerendo alle Autorità pubbliche le conseguenti iniziative. In ogni caso esaminerà la situazione per poter ottenere la libera disponibilità di tali aree facendo anche perno sulle eventuali violazioni da parte dell’API dei contenuti delle autorizzazioni ottenute da tale impresa nel corso del tempo.

  2. inizio immediato delle operazioni di dismissione e di riqualificazione delle aree in cui esistono impianti obsoleti o che sono stati abbandonati dalla raffineria API.

  3. pianificazione temporale della dismissione delle ulteriori aree a seguito delle operazioni tecniche e giuridiche che le renderanno man mano disponibili e esecuzione delle operazioni utilizzando in toto la manodopera attualmente dipendente dalla raffineria API.

  4. In parallelo alle operazioni la società di gestione procederà alle gare per l’aggiudicazione delle aree alle varie realtà economiche e stimolerà il Comune di Falconara Marittima affinché proceda alla creazione delle infrastrutture nelle zone bonificate.

 

6.2 Espansione di attività già presenti nel territorio del Comune di Falconara Marittima e dei Comuni vicini ai fini di fornire all’area servizi e infrastrutture atte allo sviluppo delle attività economiche

Le attività prese in considerazione dal piano sono:

  • aeroporto, soprattutto per quanto riguarda il trasporto aereo di merci deperibili (ad esempio prodotti agricoli pregiati). Il traffico aeroportuale potrà essere incrementato rispetto alla situazione attuale installando le opportune strumentazioni che consentano il pieno utilizzo della pista anche per atterraggi e decolli nella direzione terra-mare. Non è, peraltro, da prendere in considerazione la costruzione di una seconda anche perché l’aeroporto deve rimanere uno scalo interregionale e non certamente internazionale. Considerazioni di inquinamento, sia da rumore, sia atmosferico, inibiscono la trasformazione in scalo internazionale; oltretutto la viabilità ferroviaria e stradale non consentono un aumento significativo del traffico passeggeri.

  • espansione e modernizzazione dello scalo merci ferroviario di Falconara Marittima in funzione della ristrutturazione dell’attività produttiva. In questo quadro di riferimento è certamente urgente considerare lo spostamento a monte della linea ferroviaria adriatica, per liberare le aree costiere dal tracciato ferroviario attuale. Ciò consentirebbe di attuare un trasporto pubblico di metropolitana di superficie almeno tra Falconara Marittima e

  • creazione di uno scalo merci e di magazzini per l’attività di trasporto su gomma, sempre in funzione della ristrutturazione dell’attività produttiva.

 

6.3 Apertura di un esteso contenzioso con l’impresa API

Il contenzioso fa perno sull’uso distorto della concessione avuta dal sistema pubblico. Entro tale contenzioso verrà esercitata l’azione di risarcimento per il danno ambientale.

L’azione sarà iniziata, sia dagli enti pubblici territoriali, sia da associazioni e comitati di cittadini.

 

6.4 Abolizione immediata dei privilegi di cui gode l’API

Un esempio, non esaustivo della situazione, è costituito dalla concessione all’API del diritto di azionamento del segnale semaforico che può far arrestare i treni all’imboccatura del passaggio della ferrovia sul viadotto entro l’area della raffineria API.

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7. 0 Richiamo di contenuti della Costituzione, di leggi e norme.

Alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana pertinenti al caso.

Articolo 41

L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

 

Articolo 42

La proprietà è pubblica e privata. I beni economici appartengono allo stato ad enti pubblici o privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

 

Articolo 43

Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

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8.0 Bibliografia

  1. Il Codice dell’Ambiente, undicesima edizione, Casa Editrice La Tribuna - Piacenza, Anno 2000.

 

 
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